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3 Maggio 2019

Decreto Crescita: nuova comunicazione per le vendite tramite piattaforme digitali, definizione agevolata delle entrate regionali ed altro ancora

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E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2019 il Decreto Legge n. 34 del 30 aprile 2019 (cosiddetto “Decreto Crescita”) con il quale sono state adottate alcune misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi. Il provvedimento è entrato in vigore il 1° maggio 2019.

Tra le misure di rilevanza fiscale in esso presenti, evidenziamo:

Il “Decreto Crescita” ha introdotto degli incentivi per l’edilizia (articolo 7 del Decreto n. 34 del 2019). Sino al 31 dicembre 2021, per i trasferimenti di interi fabbricati, a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare che, entro i successivi dieci anni, provvedano alla demolizione e ricostruzione degli stessi, conformemente alla normativa antisismica e con il conseguimento della classe energetica A o B, o all’alienazione degli stessi, si applicano l’imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 Euro ciascuna.

All’articolo 13 del “Decreto Crescita” sono previste alcune nuove regole riguardo alla vendita di beni tramite piattaforme digitali. Il soggetto passivo che facilita, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di beni importati o le vendita a distanza di beni all’interno dell’Unione Europea deve trasmettere, entro il mese successivo a ciascun trimestre, una serie di dati relativi a ciascun fornitore:

  • la denominazione, la residenza o il domicilio, l’indirizzo di posta elettronica;
  • il numero totale delle unità vendute in Italia;
  • a scelta del soggetto passivo, per le unità vendute in Italia, l’ammontare totale dei prezzi di vendita o il prezzo medio di vendita.

La prima comunicazione dovrà essere effettuata nel mese di luglio del 2019.

E’ precisato che il soggetto passivo che facilita le vendite a distanza è considerato debitore dell’imposta per le vendite a distanza per le quali non ha trasmesso o ha trasmesso in modo incompleto i dati suddetti, se non dimostra che l’imposta è stata versata dal fornitore.

All’articolo 15 del “Decreto Crescita” è prevista la definizione agevolata anche per le entrate regionali e degli enti locali. Infatti, con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle Regioni, delle Province, delle Città metropolitane e dei Comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscali notificati dal 2000 al 2017 dagli enti stessi  e dai concessionari della riscossione, gli enti territoriali in questione possono stabilire l’esclusione delle sanzioni relative a tali entrate.

All’articolo 16 del “Decreto Crescita”, infine, viene fornita un’interpretazione delle regole in materia di credito d’imposta per le commissioni riferite a pagamenti elettronici da parte di distributori di carburante. La Legge di Bilancio per il 2018, infatti, aveva introdotto un credito d’imposta per gli esercenti di impianti di distribuzione del carburante pari al 50 % del totale delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate, dal 1° luglio 2018, tramite sistemi di pagamento elettronico. In virtù dell’interpretazione fornita con il “Decreto Crescita”, tale credito d’imposta vale con riferimento alle cessioni di carburante effettuate nei confronti sia di esercenti attività d’impresa, arte o professioni, sia di consumatori finali. Inoltre, se gli esercenti degli impianti di distribuzione di carburante non contabilizzano separatamente le commissioni addebitate per le transazioni effettuate diverse da quelle per cessioni di carburante, il credito d’imposta in questione spetta per la quota parte delle commissioni calcolata in base al rapporto tra il volume d’affari annuo derivante dalle cessioni di carburante ed il volume d’affari annuo complessivo.

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