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20 Marzo 2020

Decreto “Cura Italia” per emergenza Coronavirus: ecco le sospensioni di adempimenti e versamenti tributari

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Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 2020 il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (anche detto Decreto “Cura Italia”) con il quale sono state adottate una serie di misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, i lavoratori e le imprese connesse all’emergenza da Coronavirus.

Evidenziamo le seguenti misure in materia fiscale:

  • PROROGA DEI TERMINI PER I VERSAMENTI NEI CONFRONTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (articolo 60 del Decreto Legge n. 18 del 2020). I versamenti nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, compresi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria, che erano in scadenza per il 16 marzo 2020 hanno subito una mini-proroga fino al 20 marzo 2020.
  • SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI DELLE RITENUTE, DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI E DEI PREMI PER L’ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA (articolo 61 del Decreto Legge n. 18 del 2020). La sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, prevista inizialmente per il settore turistico – alberghiero, è stata estesa a tutta una serie di categorie di contribuenti, come le federazioni sportive nazionali; i soggetti che gestiscono i teatri e le sale cinematografiche; i soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi; i soggetti che gestiscono le attività di ristorazione, le gelaterie, le pasticcerie, i bar ed i pub; i soggetti che gestiscono musei e biblioteche; i soggetti che gestiscono gli asili nido e le scuole per l’infanzia o i corsi di formazione professionale; le aziende termali; le Onlus, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale iscritte negli appositi registri. L’elenco preciso dei soggetti interessati da tale misura è inserito al secondo comma dell’articolo 61 del Decreto “Cura Italia”. Per tutti questi soggetti e per le imprese turistico ricettive, le agenzie di viaggi e di turismo ed i tour operator sono sospesi anche i termini dei versamenti relativi all’Iva in scadenza nel mese di marzo del 2020. I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante una rateizzazione fino ad un massimo di cinque rate mensili di pari importo a partire dal mese di maggio del 2020. Le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive potranno effettuare i versamenti sospesi in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di cinque rate di pari importo dal mese di giugno del 2020.
  • SOSPENSIONE DEI TERMINI DEGLI ADEMPIMENTI E DEI VERSAMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI (articolo 62 del Decreto Legge n. 18 del 2020). Per tutti i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o operativa nel territorio italiano è prevista la sospensione degli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale (come la trasmissione di comunicazioni o la presentazione delle dichiarazioni annuali Iva), che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020. Inoltre, per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o operativa nel territorio italiano e che hanno percepito ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di Euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto “Cura Italia” sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 ed il 31 marzo 2020 relativi alle ritenute alla fonte ed alle trattenute dell’addizionale regionale e comunale che tali soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta, all’Iva, ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria. La sospensione dei versamenti Iva opera senza tenere conto del volume dei ricavi o compensi percepiti ai soggetti che esercitano attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale o la sede legale o operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza. Restano valide le disposizioni già applicate in precedenza nei Comuni della Lombardia e del Veneto della prima “zona rossa”. I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di cinque rate mensili di pari importo dal mese di maggio del 2020. Gli adempimenti sospesi dovranno, invece, essere effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni. Inoltre, per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio italiano e che hanno percepito ricavi o compensi non superiori a 400.000 Euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto Legge, i ricavi ed i compensi percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del Decreto medesimo ed il 31 marzo 2020 non saranno assoggettati alle ritenute d’acconto da parte del sostituto d’imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. I contribuenti che decidono di avvalersi di tale opzione devono rilasciare un’apposita dichiarazione dalla quale deve risultare che i ricavi o compensi non sono soggetti a ritenuta e devono provvedere a versare le ritenute d’acconto che non sono state operate dai sostituti d’imposta in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di cinque rate mensili di pari importo dal mese di maggio del 2020, senza applicazione di sanzioni ed interessi.
  • PROROGA DEI VERSAMENTI NEL SETTORE DEI GIOCHI (articolo 69 del Decreto Legge n. 18 del 2020). I termini per il versamento del prelievo erariale unico sugli apparecchi da gioco e del canone concessorio in scadenza il 30 aprile 2020 sono prorogati al 29 maggio 2020. Le somme dovute possono essere versate con rate mensili di pari importo, con corresponsione degli interessi legali calcolati giorno per giorno. La prima rata deve essere versata entro il 29 maggio 2020 e le successive rate devono essere versate entro l’ultimo giorno del mese. L’ultima rata deve essere versata entro il 18 dicembre 2020. Inoltre, le sale bingo non dovranno versare alcun canone dal mese di marzo e per tutto il periodo di sospensione dell’attività.
  • MENZIONE PER LA RINUNCIA ALLE SOSPENSIONI (articolo 71 del Decreto Legge n. 18 del 2020). Con un Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, saranno previste delle forme di menzione per i contribuenti che, non avvalendosi di una o più delle sospensioni di versamenti disposte con il Decreto “Cura Italia”, effettuino qualcuno dei versamenti sospesi e ne diano comunicazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze.
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