Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 2020 il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (anche detto Decreto “Cura Italia”) con il quale sono state adottate una serie di misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, i lavoratori e le imprese connesse all’emergenza da Coronavirus.
Evidenziamo le seguenti misure con rilevanza fiscale:
- PREMIO AI LAVORATORI DIPENDENTI (articolo 63 del Decreto Legge n. 18 del 2020). Per i titolari di reddito di lavoro dipendente che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell’anno precedente non superiore a 40.000 Euro è previsto un premio, per il mese di marzo del 2020, che non concorre alla formazione del reddito ed è pari a 100 Euro da rapportare al numero dei giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel corso del mese di marzo. I sostituti d’imposta devono riconoscere in via automatica questo incentivo a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.
- CREDITO D’IMPOSTA PER LE SPESE DI SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO (articolo 64 del Decreto Legge n. 18 del 2020). Ai soggetti che esercitano attività d’impresa, arte o professione è riconosciuto, per il 2020, un credito d’imposta allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro. Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 50 % delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 Euro per ciascun beneficiario, nel limite massimo di 50 milioni di Euro per il 2020.
- CREDITO D’IMPOSTA PER BOTTEGHE E NEGOZI (articolo 65 del Decreto Legge n. 18 del 2020). E’ riconosciuto ai soggetti che esercitano attività d’impresa, per l’anno 2020, un credito d’imposta pari al 60 % dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo del 2020, per gli immobili che rientrano nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe). Il credito potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione.
- INCENTIVI FISCALI PER LE EROGAZIONI LIBERALI IN DENARO E IN NATURA A SOSTEGNO DELLE MISURE DI CONTRASTO DELL’EMERGENZA DA CORONAVIRUS (articolo 66 del Decreto Legge n. 18 del 2020). E’ riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito per le erogazioni liberali effettuate in denaro o in natura nell’anno 2020 dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali in favore dello Stato, delle Regioni e degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi di contenimento e gestione dell’emergenza da Coronavirus. La detrazione è riconosciuta nella misura del 30 % per un importo non superiore a 30.000 Euro. Le stesse erogazioni liberali sono deducibili dai soggetti titolari di redditi d’impresa. Ai fini dell’Irap, le erogazioni liberali sono deducibili nell’esercizio in cui sono effettuate.