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11 Aprile 2020

Decreto Cura Italia: pubblicate le risposte a quesiti vari

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Arriva una Circolare dell’Agenzia delle Entrate con le risposte ai quesiti riguardo all’applicazione del Decreto “Cura Italia”. Si tratta della Circolare n. 8 del 3 aprile 2020.

I quesiti ai quali l’Agenzia delle Entrate ha risposto sono pervenuti dalle associazioni di categoria, dalle Direzioni Regionali dell’Agenzia medesima, da professionisti e da altri contribuenti. Le risposte riportate nella Circolare vanno ad integrare i documenti di prassi già adottati in precedenza.

Nella prima parte della Circolare, sono inserite le risposte ai quesiti in materia di proroga e sospensione dei termini per i versamenti e gli adempimenti tributari.

La seconda parte è dedicata, invece, ai dubbi relativi alle misure adottate in tema di sospensione dell’attività degli enti impositori e dei versamenti dei carichi affidati all’agente della riscossione e di sospensione dei termini dei procedimenti tributari.

Evidenziamo, inoltre, una terza ed una quarta parte riguardanti, rispettivamente, le misure specifiche a sostegno delle imprese e le misure specifiche a sostegno dei lavoratori.

Per quanto riguarda le misure a sostegno delle imprese, è stato, ad esempio, precisato che il credito d’imposta previsto in favore di coloro che pagano un affitto per immobili che rientrano nella categoria catastale dei negozi e botteghe è riconosciuto a seguito dell’avvenuto pagamento del canone di locazione del mese di marzo e non spetta con riferimento soltanto all’esistenza di un canone pattuito da pagare. Allo stesso tempo, è ricordato che il credito d’imposta in questione è attribuito soltanto in caso di pagamento del canone di locazione per immobili che rientrano nella categoria catastale C/1 e non anche in caso di pagamento del canone di locazione in riferimento ad immobili che rientrano in altre categorie catastali, anche se aventi destinazione commerciale.

Per quanto riguarda le misure specifiche a sostegno dei lavoratori, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il premio previsto per i lavoratori dipendenti che hanno continuato a lavorare nel mese di marzo deve essere riconosciuto anche a quei lavoratori che hanno prestato la propria attività in trasferta presso clienti o in missioni o presso delle sedi secondarie dell’impresa, mentre restano esclusi i lavoratori dipendenti che hanno prestato la loro attività lavorativa nelle forme dello “smart working”.

Inoltre, ai fini della verifica del rispetto del limite dei 40.000 Euro di reddito di lavoro dipendente affinché possa essere concesso il premio in questione, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che debba considerarsi esclusivamente il reddito di lavoro dipendente assoggettato a tassazione progressiva Irpef e non anche quello assoggettato a tassazione separata o ad imposta sostitutiva.

Il premio dovrà essere riconosciuto in via automatica dal sostituto d’imposta a partire dalla retribuzione del mese di aprile. Qualora questo non potesse avvenire, il premio dovrà comunque essere riconosciuto entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.

Nel caso in cui il datore di lavoro tenuto all’erogazione del premio non sia lo stesso che abbia rilasciato la Certificazione Unica dei redditi per l’anno precedente, in quanto il lavoratore sia stato assunto nel 2020, il dipendente potrà rilasciare al sostituto d’imposta, al fine dell’erogazione del premio, una autodichiarazione nella quale indicherà l’importo del reddito di lavoro dipendente percepito nell’anno precedente.

L’ultima parte della Circolare è dedicata ai quesiti in merito ad altre disposizioni del Decreto “Cura Italia”. Riguardo alla deducibilità dal reddito d’impresa delle erogazioni liberali effettuate a sostegno delle misure di contrasto all’emergenza Coronavirus da parte dei soggetti titolari di redditi d’impresa, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che la deduzione spetta anche in presenza di una perdita fiscale realizzata nel periodo d’imposta nel quale è stata effettuata l’erogazione liberale.

Vi sono, poi, alcuni chiarimenti riguardo alla disposizione del Decreto “Cura Italia” (articolo 66) che prevede per le erogazioni liberali effettuate dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali in favore dello Stato, delle Regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza Coronavirus, una detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito pari al 30 %, per un importo non superiore a 30.000 Euro. Ricordiamo che la stessa disposizione, al secondo comma, stabilisce che anche le erogazioni liberali effettuate dai soggetti titolari dei redditi d’impresa, qualora abbiano ad oggetto beni e denaro relativi all’attività d’impresa, sono deducibili dal reddito d’impresa ed i beni ceduti gratuitamente non si considerano destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa.

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che rientrano in questo ambito anche le erogazioni liberali effettuate da persone fisiche, da enti non commerciali e da soggetti titolari di redditi d’impresa che abbiano ad oggetto misure di solidarietà alimentare, purché i soggetti destinatari di tali misure rientrino nelle categorie di soggetti indicate nella disposizione del Decreto “Cura Italia” (articolo 66) o le donazioni siano effettuate direttamente in favore delle strutture di ricovero, cura, accoglienza ed assistenza, pubbliche o private che, sulla base di atti delle competenti autorità pubbliche, siano coinvolte nella gestione dell’emergenza Coronavirus.

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