Il 6 agosto 2024 sono stati pubblicati i primi correttivi del decreto delega fiscale, con una proroga al 31 ottobre (anziché 30 settembre) per la presentazione delle dichiarazioni sui redditi delle persone fisiche e dell’IRAP.
Il 5 agosto 2024, la Gazzetta Ufficiale ha reso noto il “decreto correttivo” della riforma fiscale (Dlgs n. 108/2024), parte della revisione complessiva del sistema tributario. Questo decreto apporta modifiche in ambiti come l’adempimento collaborativo, i tributi e il concordato preventivo biennale, come previsto dall’art. 1, comma 6, della legge delega n. 111/2023, che consente al Governo di integrare o correggere i decreti legislativi delegati.
Le modifiche mirano a semplificare e rendere più efficace il sistema tributario, favorendo una maggiore collaborazione tra Fisco e contribuenti, con l’obiettivo di aumentare il rispetto volontario degli obblighi fiscali.
Modifiche alla disciplina dell’adempimento collaborativo
L’art. 1 del decreto rivede la normativa sull’adempimento collaborativo, introdotta dal Dlgs n. 221/2023, che ha ampliato l’accesso a questo regime, beneficiando sia i contribuenti che l’Amministrazione finanziaria. Le modifiche includono l’introduzione di sanzioni per certificazioni infedeli, chiarimenti sulle violazioni fiscali e modifiche sui requisiti di accesso, soprattutto per i gruppi di contribuenti.
Razionalizzazione degli adempimenti tributari
L’art. 2 interviene sul Dlgs n. 1/2024 per allineare scadenze e semplificare gli obblighi fiscali. Tra le novità, si stabilisce che il versamento IVA di dicembre sia effettuato entro il 16 gennaio dell’anno successivo, mentre per le liquidazioni trimestrali inferiori a 100 euro il termine di pagamento anticipa al 16 novembre. Inoltre, dal 2025 si amplia l’accesso alla dichiarazione precompilata.
Attività di liquidazione e controllo
L’art. 3 prevede un’estensione da 30 a 60 giorni per il versamento delle somme richieste in seguito a controlli automatici e formali delle dichiarazioni a partire dal 2025.
Concordato preventivo biennale
L’art. 4 introduce correttivi al concordato preventivo biennale, destinato a piccole imprese e professionisti. Modifica i tempi per la messa a disposizione dei programmi di calcolo da parte dell’Agenzia delle Entrate e stabilisce nuovi criteri di accesso. Inoltre, viene introdotto un regime opzionale di imposta sostitutiva per i redditi derivanti dal concordato, con aliquote variabili in base all’affidabilità fiscale del contribuente.
Determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche
L’art. 5 rivede la disciplina della determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche, prevedendo che la rettifica del reddito sia applicabile solo se quello accertabile supera di almeno un quinto quello dichiarato, e che ecceda di dieci volte l’importo dell’assegno sociale annuo.
Differimento rottamazione-quater
L’art. 6 posticipa al 15 settembre 2024 il termine per il pagamento della rata della definizione agevolata delle cartelle (rottamazione-quater), originariamente fissato per il 31 luglio 2024.