Con il Decreto Legge n. 17 del 1° marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della stessa data (cosiddetto “Decreto Energia”), sono state adottate una serie di misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, oltre che per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali.
Il primo articolo del Decreto prevede l’azzeramento degli oneri di sistema per il secondo trimestre del 2022, per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico. Questo vuol dire che l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (l’ARERA) provvederà ad annullare, per il secondo trimestre del 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con una potenza disponibile fino a 16,5 kW. Inoltre, l’ARERA provvederà anche ad annullare, per il secondo trimestre del 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.
Per quanto riguarda il settore del gas, l’articolo 2 del Decreto Legge prevede che le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili ed industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno del 2022 saranno assoggettate all’aliquota Iva ridotta del 5 %. Inoltre, l’ARERA provvederà a ridurre, per il secondo trimestre del 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas fino a concorrenza dell’importo di 250 milioni di Euro.
Tra le nuove misure è previsto anche il rafforzamento del bonus sociale elettrico e gas (articolo 3 del Decreto Legge n. 17 del 2022). Per il secondo trimestre del 2022 le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute e la compensazione per la fornitura del gas naturale saranno rideterminate dall’ARERA al fine di minimizzare gli incrementi della spesa per la fornitura previsti per il secondo trimestre del 2022 fino a concorrenza dell’importo di 400 milioni di Euro.
All’articolo 4 del “Decreto Energia” è stato replicato il contributo straordinario introdotto con il Decreto “Sostegni ter” per le imprese a forte consumo di energia elettrica. Il contributo è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito d’imposta pari al 20 % delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre del 2022.
Il credito d’imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta da queste imprese e dalle stesse autoconsumata nel secondo trimestre del 2022.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24. Non concorre alla formazione del reddito d’impresa, né della base imponibile dell’Irap. E’ cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.
Un contributo straordinario è stato introdotto anche in favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (articolo 5 del Decreto Legge n. 17 del 2022). Il contributo, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto del gas naturale, è riconosciuto sotto forma di credito d’imposta nella misura del 15 % della spesa sostenuta per l’acquisto del gas consumato nel secondo trimestre del 2022 per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre del 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, abbia subito un incremento superiore al 30 % del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019. Valgono le stesse regole del contributo straordinario riconosciuto per le imprese a forte consumo di energia elettrica.