Il decreto esecutivo riguardante le modifiche alla normativa fiscale e alle controversie tributarie è stato pubblicato ufficialmente nella Gazzetta Ufficiale il 4 gennaio 2024. Le nuove disposizioni, finalizzate principalmente a ridurre i conflitti e accelerare i tempi di risoluzione, entrano in vigore a partire da tale data.
Tra le innovazioni introdotte, ispirate dalla crescente digitalizzazione del processo. Si segnala l’introduzione della possibilità di condurre discussioni da remoto, su richiesta anche di una sola parte coinvolta. Oltre all’imposizione di sanzioni per il mancato utilizzo delle modalità telematiche, oltre alla possibilità di avviare la conciliazione giudiziale anche in Cassazione.
Il decreto interviene su diverse disposizioni contenute nel Decreto Legislativo n. 546/1992, che disciplina il processo tributario. Tra le modifiche, si prevede la possibilità di effettuare notifiche e depositi telematici. Anche l’introduzione della firma digitale per le procure e la possibilità di coinvolgere un numero più ampio di soggetti in caso di vizi nella notifica.
Il decreto interviene su vari aspetti dei processi
Il decreto legislativo n. 220/2023 sul processo tributario, oltre a introdurre nuove disposizioni riguardanti le procedure giudiziarie e le modalità telematiche. Stabilisce anche che le spese processuali possano essere compensate non solo in caso di soccombenza reciproca, ma anche quando una parte presenti documenti decisivi durante il processo.
Inoltre, vengono previste sanzioni per il mancato utilizzo delle modalità telematiche, al fine di garantire il rispetto degli obblighi digitali. Ad esempio, l’articolo 16-bis del decreto stabilisce che è dovere del difensore comunicare ogni variazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata. Oltre alla mancata comunicazione potrebbe comportare la non obbligatorietà della ricerca del nuovo indirizzo da parte della Segreteria.
Il decreto interviene anche sui tempi e le modalità delle udienze giudiziarie. Questo dando priorità alle udienze a distanza e consentendo alle parti di richiedere la trattazione in pubblica udienza da remoto. La comunicazione delle udienze da remoto deve essere effettuata almeno tre giorni prima dell’udienza. Inoltre nel verbale di udienza devono essere annotate le modalità di identificazione dei partecipanti e la loro volontà di partecipare.
Facilitare l’accordo conciliativo
Infine, viene prevista la possibilità di conciliazione anche in Cassazione, con la proposta di conciliazione che può essere formulata d’ufficio dalla Corte, tenendo conto della sussistenza di precedenti giurisprudenziali in merito all’oggetto del giudizio. Se le parti non compaiono in udienza, la Corte deve fissare una nuova udienza per facilitare l’accordo conciliativo, e in caso di conclusione positiva dell’accordo, le sanzioni sono ridotte al 60% del minimo di legge.
Inoltre, le spese processuali possono essere compensate anche in situazioni diverse dalla semplice soccombenza reciproca, come nel caso in cui una parte presenti documenti decisivi durante il processo. Il decreto promuove l’adozione esclusiva delle modalità telematiche per le comunicazioni, le notifiche e i depositi di atti processuali, al fine di favorire una maggiore efficienza e trasparenza.
Al termine del processo, si prevede una lettura immediata del dispositivo da parte del collegio giudicante, con la possibilità di riservare il deposito della sentenza e la sua comunicazione ai difensori entro sette giorni. Inoltre, sono state introdotte disposizioni riguardanti la sospensione degli atti impugnati e la possibilità di definire le cause durante il processo cautelare.
Infine, la conciliazione fuori udienza viene estesa anche alle controversie pendenti in Cassazione, con la possibilità per la Corte di proporla d’ufficio e con agevolazioni previste in caso di accordo conciliativo.