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26 Ottobre 2018

Decreto fiscale 2018: in vigore le nuove disposizioni in materia di pacificazione fiscale

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E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 ottobre 2018 il Decreto Legge n. 119 del 23 ottobre 2018 (cosiddetto “Decreto fiscale”). Le disposizioni in esso contenute entrano in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione del Decreto, ossia dal 24 ottobre 2018.

Tra le novità introdotte per l’attuazione della cosiddetta “PACE FISCALE”, evidenziamo:

  • Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione (articolo 1 del Decreto Legge n. 119 del 2018). Viene riconosciuta la possibilità di definire il contenuto integrale dei processi verbali di constatazione consegnati entro la data di entrata in vigore del “Decreto fiscale”, presentando la relativa dichiarazione per regolarizzare le violazioni constatate nel verbale in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, contributi previdenziali e ritenute, imposte sostitutive, Irap, imposta sul valore degli immobili all’estero, imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero ed Iva. In particolare, è possibile definire solo i verbali per i quali, alla predetta data, non è stato ancora notificato un avviso di accertamento o ricevuto un invito al contraddittorio. Le dichiarazioni devono essere presentate entro il 31 maggio 2019.
  • Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento (articolo 2 del Decreto Legge n. 119 del 2018). Viene riconosciuta la possibilità di definire gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione, gli atti di recupero, gli inviti al contraddittorio e gli accertamenti con adesione notificati o sottoscritti entro la data di entrata in vigore del Decreto, non impugnati e ancora impugnabili alla stessa data. La definizione potrà essere effettuata mediante il pagamento delle somme complessivamente dovute per le sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori. Il pagamento potrà avvenire in un’unica soluzione o a rate.
  • Definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione (articolo 3 del Decreto Legge n. 119 del 2018). E’ riconosciuta una nuova “rottamazione della cartelle di pagamento” per i carichi affidati agli agenti della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2017;
  • Stralcio dei debiti fino a 1.000 Euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010 (articolo 4 del Decreto Legge n. 119 del 2018). La nuova disposizione del “Decreto fiscale” prevede che i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del Decreto medesimo, fino a 1.000 Euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, sono automaticamente annullati.
  • Definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione a titolo di risorse proprie dell’Unione Europea (articolo 5 del Decreto Legge n. 119 del 2018). Tale definizione agevolata riguarda i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 a titolo di risorse proprie tradizionali dell’Unione Europea e di Iva riscossa all’importazione. La definizione segue le medesime regole previste per la nuova “rottamazione delle cartelle di pagamento”.
  • Definizione agevolata delle controversie tributarie (articolo 6 del Decreto Legge n. 119 del 2018). E’ prevista la possibilità di definire le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria delle quali è parte l’Agenzia delle Entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio. La definizione può avvenire a seguito di domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, mediante il pagamento di un importo pari al valore della controversia.
  • Regolarizzazione con versamento volontario di periodi d’imposta precedenti (articolo 7 del Decreto Legge n. 119 del 2018). E’ riconosciuta alle società ed associazioni sportive dilettantistiche, iscritte al registro CONI, la possibilità di avvalersi della dichiarazione integrativa speciale (disciplinata all’articolo 9 del “Decreto fiscale”) per tutte le imposte dovute e per ciascun anno di imposta, nel limite complessivo di 30.000 Euro di imponibile annuo. Gli stessi soggetti, inoltre, potranno avvalersi della definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento e della definizione agevolata delle liti pendenti dinanzi alle Commissioni Tributarie.
  • Definizione agevolata delle imposte di consumo (articolo 8 del Decreto Legge n. 119 del 2018). E’ prevista la possibilità della definizione agevolata dei debiti tributari, per i quali non sia ancora intervenuta sentenza passata in giudicato, maturati fino al 31 dicembre 2018 a titolo di imposta di consumo, con il versamento, da parte del soggetto obbligato, di un importo pari al 5 % degli importi dovuti e senza il versamenti di interessi e sanzioni.
  • Dichiarazione integrativa speciale (articolo 9 del Decreto Legge n. 119 del 2018). Questa disposizione del “Decreto fiscale” prevede che, fino al 31 maggio 2019, i contribuenti possono correggere errori od omissioni ed integrare le dichiarazioni fiscali presentate entro il 31 ottobre 2017 ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, delle ritenute e dei contributi previdenziali, dell’Irap e dell’Iva. L’integrazione degli imponibili è ammessa, nel limite di 100.000 Euro di imponibile annuo e comunque di non oltre il 30 % di quanto già dichiarato. Per tale integrazione è necessario inviare una dichiarazione integrativa speciale all’Agenzia delle Entrate e provvedere spontaneamente al versamento di un’imposta sostitutiva.

 

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