E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 ottobre 2021 il Decreto Legge n. 146 del 21 ottobre 2021, anche detto “Decreto fiscale” collegato alla manovra finanziaria per il 2022, contenente misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. I primi sette articoli del Decreto sono specificamente destinati alla materia fiscale. Ecco le novità riguardanti le definizioni agevolate, le cartelle di pagamento, i piani di rateazione.
- RIMESSIONE IN TERMINI PER LA ROTTAMAZIONE-TER E SALDO E STRALCIO (articolo 1 del Decreto Legge n. 146 del 2021). Secondo le nuove regole il versamento delle rate da corrispondere nel 2020 e delle rate da corrispondere il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio ed il 31 luglio 2021 ai fini delle definizioni agevolate “Rottamazione-ter” e “Saldo e stralcio” è considerato tempestivo e non determina l’inefficacia delle definizioni agevolate stesse se effettuato integralmente entro il 30 novembre 2021.
- ESTENSIONE DEL TERMINE DI PAGAMENTO PER LE CARTELLE DI PAGAMENTO NOTIFICATE NEL PERIODO DAL 1° SETTEMBRE 2021 AL 31 DICEMBRE 2021 (articolo 2 del Decreto Legge n. 146 del 2021). Con riferimento alle cartelle di pagamento notificate dall’Agente della riscossione dal 1° settembre al 31 dicembre 2021, il termine per l’adempimento dell’obbligo di pagamento risultante dal ruolo è fissato a 150 giorni (invece degli ordinari 60 giorni). Quindi, soltanto quando sarà decorso inutilmente questo termine più lungo, scatteranno gli interessi di mora sulle somme iscritte a ruolo e si potrà procedere con l’espropriazione forzata.
- ESTENSIONE DELLA RATEAZIONE PER I PIANI DI DILAZIONE (articolo 3 del Decreto Legge n. 146 del 2021). In caso di piani di dilazione in essere alla data dell’8 marzo 2020 (data indicata ufficialmente come data di inizio della pandemia), saranno 18 le rate, anche non consecutive, il cui mancato pagamento determinerà la decadenza dai provvedimenti di rateazione. I debitori che, alla data di entrata in vigore del “Decreto fiscale”, siano già decaduti dai piani di rateizzazione in corso alla data dell’8 marzo 2020, saranno automaticamente riammessi agli stessi piani di dilazione ed il termine di pagamento delle rate rimaste sospese per l’emergenza sanitaria e non ancora pagate è fissato al 31 ottobre 2021. Restano comunque validi gli atti ed i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall’Agente della riscossione nel periodo dal 1° ottobre 2021 alla data di entrata in vigore del “Decreto fiscale” e sono comunque fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base degli stessi. Inoltre, restano acquisiti in relazione ai versamenti delle rate sospese dei piani di dilazione eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora corrisposti e le sanzioni e le somme aggiuntive corrisposte.
- INTEGRAZIONE DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE PER IL TRIENNIO 2020 – 2022 (articolo 4 del Decreto Legge n. 146 del 2021). E’ stato aumentato di 100 milioni di Euro (da 112 milioni a 212 milioni di Euro) il contributo erogato per il 2021 all’ente Agenzia delle Entrate-Riscossione per garantire l’equilibrio gestionale del servizio nazionale di riscossione.