E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’8 aprile 2020 il Decreto Legge n. 23 della stessa data (cosiddetto Decreto “Liquidità”) contenente misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, di interventi in materia di salute e lavoro e di proroga di termini amministrativi e processuali.
Illustriamo qui alcune novità in materia fiscale:
- SOSPENSIONE DI VERSAMENTI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI (articolo 18 del Decreto Legge n. 23 del 2020). E’ prevista, per i soggetti che esercitano attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di Euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto Legge, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 % nel mese di marzo del 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile del 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta, la sospensione, per i mesi di aprile e maggio del 2020, dei termini dei versamenti in autoliquidazione relativi alle ritenute alla fonte ed alle trattenute ai fini dell’addizionale regionale e comunale che i soggetti in questione operano in qualità di sostituti d’imposta e dei termini dei versamenti relativi all’Iva. Per gli stessi soggetti è prevista la sospensione, per i mesi di aprile e maggio del 2020, dei termini dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria. Inoltre, per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di Euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto Legge, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 % nel mese di marzo del 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile del 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta, sono sospesi, per i mesi di aprile e maggio del 2020, i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi alle ritenute alla fonte ed alle trattenute ai fini dell’addizionale regionale e comunale che i soggetti in questione operano in qualità di sostituti d’imposta ed i termini dei versamenti relativi all’Iva. Per gli stessi soggetti è prevista la sospensione, per i mesi di aprile e maggio del 2020, dei termini dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria. La sospensione riguarda anche i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l’attività d’impresa, di arte o professione successivamente al 31 marzo 2019. La sospensione dei versamenti delle ritenute alla fonte e dei contributi previdenziali ed assistenziali è estesa anche agli enti non commerciali che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d’impresa. Inoltre, la sospensione dei versamenti dell’Iva viene applicata a prescindere dal volume dei ricavi e dei compensi del periodo d’imposta precedente ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 % nel mese di marzo del 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile del 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta. I versamenti sospesi devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo dal mese di giugno del 2020. Quanto eventualmente già versato non verrà rimborsato.
- PROROGA DELLA SOSPENSIONE DELLE RITENUTE SUI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO E SULLE PROVVIGIONI INERENTI I RAPPORTI DI COMMISSIONE, DI AGENZIA, DI MEDIAZIONE, DI RAPPRESENTANZA DI COMMERCIO E DI PROCACCIAMENTO DI AFFARI (articolo 19 del Decreto Legge n. 23 del 2020). Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio italiano con ricavi o compensi non superiori a 400.000 Euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data del 17 marzo 2020, i ricavi ed i compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020 non sono assoggettati alle ritenute d’acconto da parte del sostituto d’imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. I soggetti in questione dovranno rilasciare un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta e dovranno versare l’ammontare delle ritenute d’acconto che non sono state operate dal sostituto d’imposta in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di cinque rate mensili di pari importo a partire dal mese di luglio del 2020, senza applicazione di sanzioni ed interessi.
- METODO PREVISIONALE PER GLI ACCONTI DI GIUGNO (articolo 20 del Decreto Legge n. 23 del 2020). E’ previsto che le disposizioni riguardanti le sanzioni e gli interessi per il caso di omesso o di insufficiente versamento degli acconti dell’Irpef, dell’Ires e dell’Irap non si applicano nel caso in cui l’importo versato secondo il metodo previsionale risulti insufficiente, se l’importo versato non è inferiore all’80 % della somma che risulterebbe dovuta a titolo d’acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo d’imposta in corso. Questa regola vale esclusivamente per gli acconti dovuti per il periodo d’imposta 2020.
- RIMESSIONE IN TERMINI PER I VERSAMENTI (articolo 21 del Decreto Legge n. 23 del 2020). I versamenti nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni che erano stati prorogati al 20 marzo 2020 dal Decreto “Cura Italia”, compresi i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 aprile 2020.