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1 Aprile 2022
3 Minuti di lettura

Decreto Milleproroghe per il 2022: i primi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.

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Con la Circolare n. 8 del 29 marzo 2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito diversi chiarimenti in merito alle novità introdotte dal “Decreto Milleproroghe”. In particolare, sono stati forniti chiarimenti riguardo alle seguenti novità fiscali:

  • SOSPENSIONE DEI TERMINI RELATIVI ALLE AGEVOLAZIONI PRIMA CASA (articolo 3, comma 5-septies, del “Decreto Milleproroghe”). Secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate, la sospensione dei termini relativi alle agevolazioni prima casa deve ritenersi operante anche nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 28 febbraio 2022 e cioè nel periodo anteriore alla data di entrata in vigore del “Decreto Milleproroghe”. Il contribuente che, ritenendosi decaduto dalle agevolazioni prima casa per inutile decorso dei termini di decadenza previsti dalla normativa in materia nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 28 febbraio 2022, abbia versato le maggiori somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni, avrà diritto al rimborso delle somme stesse.
  • PROROGA TERMINI DEI VERSAMENTI DEGLI ALLEVATORI (articolo 3, comma 6-quater, del “Decreto Milleproroghe”). Secondo quanto chiarito nella Circolare del 29 marzo 2022, la proroga dei termini dei versamenti con scadenza nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 30 giugno 2022 riguarda i soggetti che, alla data di inizio del periodo di sospensione (ossia alla data del 1° gennaio 2022), avevano la sede operativa in uno dei Comuni delle aree soggette a particolari restrizioni per le emergenze dovute a casi di influenza agraria o di peste suina africana. Non potranno beneficiarne, invece, se, alla data del 1° gennaio 2022, sia cessata l’efficacia delle restrizioni dovute a tali emergenze. La proroga troverà applicazione anche nel caso in cui le restrizioni siano disposte dalle autorità competenti successivamente al 1° gennaio 2022, ma soltanto con riferimento ai versamenti che scadono nel periodo compreso tra la data di decorrenza delle restrizioni ed il 30 giugno 2022. Chiarimenti sono forniti anche riguardo all’individuazione dei soggetti che possono beneficiare della proroga. Rientrano nella categoria dei soggetti che svolgono attività di allevamento avicunicolo o suinicolo coloro che, indipendentemente dalla forma giuridica adottata, esercitano tale attività di allevamento in via non marginale rispetto all’attività complessivamente svolta. Per verificare il requisito delle non marginalità, si potrà fare riferimento al volume d’affari del periodo d’imposta precedente a quello nel quale sono state dichiarate le restrizioni. Le attività potranno essere considerate non marginali qualora in quel periodo abbiano generato un volume d’affari non inferiore al 10 % del volume d’affari complessivo. E’ stato, inoltre, precisato che per i versamenti sospesi non sono dovuti interessi fino al 31 luglio 2022, ossia fino alla nuova data di scadenza dei termini dei versamenti. Non è previsto il rimborso delle somme eventualmente già versate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 28 febbraio 2022.
  • PROROGA DELLA REGOLARIZZAZIONE DEI VERSAMENTI IRAP (articolo 20 bis del “Decreto Milleproroghe”). La novità introdotta con il “Decreto Milleproroghe” prevedeva la proroga al 30 giugno 2022 del termine entro il quale pagare, senza applicazione di sanzioni ed interessi, il saldo Irap 2019 ed il primo acconto Irap 2020 nella misura in cui tali importi non siano stati versati per effetto dell’errata applicazione delle disposizioni di esonero del “Decreto Rilancio” del 2020 e, più in particolare, per una non corretta applicazione dei limiti e delle condizioni previsti nella comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 riguardo alle misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia durante l’emergenza da Coronavirus. Nella Circolare del 29 marzo 2022, è stato evidenziato che, con il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’11 dicembre 2021, sono stati individuati con precisione i limiti e le condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione Europea entro i quali è possibile fruire degli aiuti di Stato. Con un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, saranno individuati i termini, le modalità ed il contenuto dell’autodichiarazione con la quale il contribuente destinatario degli aiuti di Stato dovrà attestare che l’importo complessivo degli aiuti fruiti non supera i limiti massimi previsti. Con lo stesso Provvedimento, verrà approvato il relativo modello da utilizzare.
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