Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 2022, la Legge di conversione del Decreto “Milleproroghe” per il 2022 (Decreto Legge n. 228 del 30 dicembre 2021).
Tra le nuove disposizioni introdotte, evidenziamo:
- LA PROROGA DELLE DISPOSIZIONI DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO (articolo 3 quinquies del Decreto Legge n. 228 del 2021). Introdotta una proroga fino al 30 giugno 2022 del regime semplificato previsto per le autorizzazioni all’occupazione del suolo pubblico dal Decreto “Ristori” dell’ottobre del 2020 e già prolungato fino al 31 marzo 2022 dalla Legge di Bilancio per il 2022. Non sono state prorogate, invece, le disposizioni che prevedevano l’esonero dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone per l’occupazione delle aree destinate a mercati.
- LA DETRAIBILITA’ DELLE SPESE PER VISTI DI CONFORMITA’ ED ASSEVERAZIONI RELATIVI AD INTERVENTI EDILIZI AGEVOLABILI (articolo 3 sexies del Decreto Legge n. 228 del 2021). Le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni e delle asseverazioni relativi a tutti gli interventi edilizi agevolabili, anche nel periodo compreso tra il 12 novembre 2021 ed il 31 dicembre 2021, sono detraibili.
- LA PROROGA DEL CREDITO D’IMPOSTA PER CUOCHI PROFESSIONISTI (articolo 18 quater del Decreto Legge n. 228 del 2021). Il bonus introdotto dalla Legge di Bilancio per il 2021 (cosiddetto “bonus chef”) in favore dei cuochi professionisti impiegati presso alberghi e ristoranti sia come lavoratori dipendenti, che come lavoratori autonomi con partita Iva, riguarderà il 40 % delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2022 (e non più fino al 30 giugno 2021) per l’acquisto di macchinari per la conservazione, la lavorazione, la trasformazione e la cottura dei prodotti alimentari, per l’acquisto di strumenti ed attrezzature professionali per la ristorazione e per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale.
- LA PROROGA DELLA REGOLARIZZAZIONE DEI VERSAMENTI IRAP (articolo 20 bis del Decreto Legge n. 228 del 2021). Spostato al 30 giugno 2022 il termine (prima fissato al 31 gennaio 2022) entro il quale sarà possibile regolarizzare la propria posizione in relazione agli omessi versamenti Irap, senza che vangano applicati sanzioni ed interessi, con riferimento in particolare al saldo 2019 ed al primo acconto 2020.