Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2023 la Legge di conversione del Decreto Legge n. 198 del 29 dicembre 2022 (cosiddetto “Decreto Milleproroghe”) contenente disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.
Ecco alcune novità introdotte in sede di conversione riguardanti crediti d’imposta già disciplinati in precedenza.
PROROGA DI TERMINI IN MATERIE DI COMPETENZA DEL MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (articolo 12 del Decreto Legge n. 198 del 2022). E’ stato riconosciuto più tempo per portare a termine gli investimenti del 2022 in beni strumentali nuovi diversi da quelli indicati negli allegati A e B della Legge n. 232 del 2016 (ad esempio, mobili e macchinari) per i quali la Legge di Bilancio per il 2021 aveva previsto un credito d’imposta nella misura del 6 %, entro il limite massimo di costi ammissibili di due milioni di Euro per i beni materiali e di un milione di Euro per i beni immateriali. La disciplina originaria stabiliva che gli investimenti in questione per beneficiare del credito d’imposta dovessero essere effettuati non oltre il 31 dicembre 2022 oppure fino al 30 giugno 2023, a condizione che entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine fosse stato accettato dal venditore e fossero stati pagati acconti per almeno il 20 % del costo di acquisizione. Il termine del 30 giugno 2023 è stato ora spostato al 30 novembre 2023.
Spostato in avanti anche il termine entro il quale dovranno essere completati gli investimenti in beni strumentali tecnologicamente avanzati (beni individuati nell’allegato A alla Legge n. 232/20216), per i quali alla data del 31 dicembre 2012 l’ordine risulti già accettato dal venditore e sia stato pagato un acconto per almeno il 20 % del costo di acquisizione. Il termine in questione era già stato spostato dal 30 giugno 2023 al 30 settembre 2023 dalla Legge di Bilancio per il 2023. Ora è differito ulteriormente fino al 30 novembre 2023. In questo modo il credito d’imposta previsto potrà essere applicato nelle misure più vantaggiose fissate per il 2022: 40 % per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di Euro, 20 % per la quota superiore a 2,5 milioni di Euro e fino a 10 milioni di Euro, 10 % per la quota eccedente 10 milioni di Euro e fino al limite massimo di 20 milioni di Euro.
PROROGA DI TERMINI IN MATERIA DI AGRICOLTURA (articolo 15 del Decreto Legge n. 198 del 2022). Il termine entro il quale potrà essere utilizzato il credito d’imposta destinato alle imprese agricole e della pesca in relazione alla spesa sostenuta per l’acquisto, nel terzo trimestre del 2022, di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi impiegati nell’esercizio di tale attività (credito d’imposta disciplinato all’articolo 7 del “Decreto Aiuti bis“) è stato spostato dal 31 marzo 2023 al 30 giugno 2023. Lo stesso termine varrà anche per coloro che sono destinatari della cessione del credito d’imposta in questione. Entro il 16 marzo 2023, i beneficiari del credito d’imposta, a pena di decadenza del diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, dovranno inviare all’Agenzia delle Entrate un’apposita comunicazione sull’importo del credito maturato nell’esercizio 2022. Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione dovranno essere definiti con un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della disciplina.