Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2023 la Legge di conversione del Decreto Legge n. 198 del 29 dicembre 2022 (cosiddetto “Decreto Milleproroghe”) contenente disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.
Ecco alcune delle novità introdotte in sede di conversione riguardanti le procedure di definizione agevolata delle controversie tributarie e di regolarizzazione e lo stralcio delle cartelle di pagamento (articolo 3-bis del Decreto Legge n. 198 del 2022).
Per quanto riguarda la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti al 1° gennaio 2023 dinanzi alle Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado ed alla Corte di Cassazione, disciplinata dalla Legge di Bilancio per il 2023, i provvedimenti con i quali gli enti territoriali, entro il 31 marzo 2023, possono stabilirne l’applicazione alle controversie nelle quali sono parte o nelle quali sono parte enti a loro strumentali acquistano efficacia (in deroga alle norme generali sulle deliberazioni in materia di tributi) con la pubblicazione nel sito internet degli enti creditori e devono essere trasmessi al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze entro il 30 aprile 2023 ai soli fini statistici.
Con riferimento alla conciliazione giudiziale delle controversie tributarie, alla rinuncia agevolata delle controversie pendenti in Cassazione ed alla regolarizzazione degli omessi o carenti versamenti degli importi dovuti in relazione a istituti deflativi, disciplinate dalla Legge di Bilancio per il 2023, ciascun ente territoriale potrà stabilire, entro il 31 marzo 2023, l’applicazione delle disposizioni in materia alle controversie nelle quali è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale. Anche in questo caso i provvedimenti degli enti locali acquisiranno efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell’ente creditore e saranno trasmessi al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze entro il 30 aprile 2023 ai soli fini statistici.
Per quanto riguarda lo stralcio dei debiti fino a 1.000 Euro previsto dalla Legge di Bilancio per il 2023, l’annullamento automatico diviene operativo non più dal 31 marzo 2023, ma dal 30 aprile 2023 ed è spostato, altresì, dal 30 giugno 2023 al 30 settembre 2023 il termine entro il quale l’Agente della Riscossione dovrà trasmettere agli enti creditori l’elenco delle quote annullate per il conseguente discarico e l’eliminazione delle scritture patrimoniali.
Inoltre, gli enti creditori che non sono amministrazioni statali, agenzie fiscali o enti pubblici previdenziali potranno decidere fino al 31 marzo 2023 di non applicare la disciplina dello stralcio e, entro la stessa data del 31 marzo 2023, potranno adottare un provvedimento con il quale stabiliranno l’integrale applicazione della disciplina in materia di annullamento automatico ai debiti di importo residuo fino a 1.000 Euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi da essi affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. Il provvedimento dovrà essere pubblicato nel sito internet istituzionale dell’ente creditore e comunicato, entro il 31 marzo 2023, all’Agente della Riscossione.
Anche in questo caso i provvedimenti degli enti locali, in deroga alle regole ordinarie, acquisiranno efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell’ente creditore e dovranno essere trasmessi al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, entro il 30 aprile 2023, ai soli fini statistici. Fino alla data del 30 aprile 2023 sarà comunque sospesa la riscossione dei debiti.