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3 Novembre 2023
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Conversione al decreto Omnibus come la norma sugli extraprofitti

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Dopo la conversione del decreto Omnibus il 10 ottobre 2023, sono stati apportati alcuni importanti cambiamenti alle normative. In particolare, la legge n. 136 del 2023 ha introdotto modifiche significative, tra cui una revisione della tassa sugli extraprofitti delle banche. Questa revisione consente alle istituzioni di credito di evitare il pagamento di questa tassa. Destinando un importo pari a due volte e mezzo il valore dell’imposta per rafforzare il proprio patrimonio. Con l’importo massimo del tributo aumentato dallo 0,1% allo 0,26% degli attivi, escludendo i titoli di Stato. Inoltre, i servizi offerti ai clienti non potranno subire aumenti di costo a causa di questo onere.

Modifiche del decreto omnibus nello specifico

  • L’articolo 5. Questo articolo riguarda il credito d’imposta per la ricerca e sviluppo nel settore della microelettronica non introduce modifiche rilevanti rispetto al decreto legge precedente. Specifica che il credito può essere certificato secondo le stesse regole del “bonus ricerca e innovazione” (articolo 23, Dl n. 73/2022). Le procedure e i criteri per ottenere questo credito saranno stabiliti da un decreto emesso dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy. In accordo con il titolare del dicastero dell’Economia e delle Finanze. Inoltre, viene istituito un comitato tecnico permanente per la microelettronica presso il Mimit, che avrà il compito di coordinare e monitorare l’attuazione delle politiche pubbliche nel campo della microelettronica e dei semiconduttori.
  • L’articolo 24. Viene confermato il prolungamento del Superbonus 110% fino al 31 dicembre 2023. Solo per interventi effettuati da persone fisiche su unità immobiliari unifamiliari, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni. Tuttavia, è richiesto che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo, compresi i lavori “non agevolati.”

Sui crediti d’imposta e gli extraprofitti

  • L’articolo 25. Questo si occupa dei crediti d’imposta non utilizzati derivanti da cessioni o sconti in fattura. La norma richiede che i titolari di questi crediti inviino una comunicazione all’Agenzia delle entrate entro un determinato periodo. Viene anche prevista una sanzione amministrativa tributaria di 100 euro per il mancato adempimento comunicativo.
  • L’articolo 26. Viene modificata in modo sostanziale la tassa sugli extraprofitti delle banche. Introduce un’aliquota del 40% sull’ammontare del margine di interesse che supera di almeno il 10% il margine nell’esercizio precedente al 1° gennaio 2022. L’ammontare del nuovo tributo non può superare lo 0,26% dell’importo complessivo dell’esposizione al rischio su base individuale al 1° gennaio 2023. Inoltre, le banche possono destinare un importo a una riserva non distribuibile in luogo del versamento della tassa. Se questa riserva viene utilizzata per distribuire utili, la banca deve pagare l’imposta. Maggiorata di un importo in base al tasso di interesse sui depositi presso la Banca centrale europea. La norma vieta alle banche di traslare gli oneri derivanti da questa imposizione verso le imprese e i clienti finali, e l’Autorità garante della concorrenza e del mercato è responsabile della vigilanza. L’Antitrust può effettuare accertamenti a campione e deve riferire annualmente alle Camere con una relazione apposita.
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