E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2022, il Decreto Legge n. 36 del 30 aprile 2022 (anche detto “Decreto PNRR 2”) contenente misure urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Con tale Decreto, sono state introdotte alcune novità con rilevanza fiscale.
L’articolo 23 del nuovo Decreto prevede che non sarà dovuto il pagamento degli oneri generali riguardanti il sistema elettrico per il consumo di energia elettrica da fonti rinnovabili in impianti di elettrolisi per la produzione di idrogeno verde.
Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto Legge, con un Decreto del Ministro della Transizione Ecologica, saranno individuati i casi e le condizioni tecniche di dettaglio in presenza delle quali potranno trovare applicazione tali nuove regole. Inoltre, con lo stesso Decreto Ministeriale, saranno stabilite anche le modalità con le quali l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente provvederà a dare attuazione a tali disposizioni.
L’idrogeno verde così ottenuto, inoltre, non rientrerà tra i prodotti energetici sottoposti ad accisa, se non nel caso in cui sia utilizzato in motori termici come carburante.
Novità anche per le Zone Economiche Speciali. Il credito d’imposta previsto per gli investimenti nelle Zone Economiche Speciali viene esteso all’acquisto di terreni ed all’acquisizione, alla realizzazione o all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti (articolo 37, comma 2, del Decreto Legge n. 36 del 2022).
Rilevante anche il rinvio di altri due mesi dell’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa (Decreto Legislativo n. 14 del 2019). Il nuovo codice entrerà in vigore non più dal 16 maggio 2022, ma dal 15 luglio 2022 (articolo 42 del Decreto Legge n. 36 del 2022).