E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 maggio 2020, il Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 (anche detto “Decreto Rilancio”), contenente nuove misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza Coronavirus.
Tra le misure di rilevanza fiscale, evidenziamo qui il riconoscimento di un CREDITO D’IMPOSTA PER I CANONI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI AD USO NON ABITATIVO E AFFITTO D’AZIENDA (articolo 28 del Decreto Legge n. 34/2020).
Il credito d’imposta è riconosciuto ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di Euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del “Decreto Rilancio”.
Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 60 % dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.
In caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo, il credito d’imposta spetta nella misura del 30 % dei relativi canoni.
Inoltre, il credito d’imposta in questione spetta alle strutture alberghiere e agrituristiche indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente.
Il credito d’imposta spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale.
Il credito d’imposta è commisurato all’importo versato nel 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio e, per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale, con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno.
Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d’imposta spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50 % rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.
Il credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa o in compensazione, successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni di locazione. Non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’Irap.