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29 Maggio 2020

Decreto Rilancio: proroga della sospensione di diversi versamenti fino a settembre

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E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 maggio 2020, il Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 (anche detto “Decreto Rilancio”), contenente nuove misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza Coronavirus.

Evidenziamo qui alcune misure riguardanti la proroga del periodo di sospensione degli adempimenti e dei versamenti.

  • PROROGA DEI TERMINI DI RIPRESA DELLA RISCOSSIONE DEI VERSAMENTI SOSPESI (articolo 126 del Decreto Legge n. 34/2020). I versamenti che erano stati sospesi con il “Decreto Liquidità” (sospensione dei versamenti tributari e contributivi e sospensione delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo) potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 (in precedenza era previsto il termine del 30 giugno 2020) o anche mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Inoltre, i soggetti i cui ricavi o compensi, percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020, non vengono assoggettati alle ritenute d’acconto da parte dei sostituti d’imposta, per effetto della sospensione prevista del “Decreto Liquidità”, provvederanno a versare gli importi delle medesime ritenute, in un’unica soluzione, entro il 16 settembre 2020 o mediante, anche in questo caso, la rateizzazione fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020, senza applicazione di sanzioni ed interessi. Gli stessi termini valgono per gli adempimenti ed i versamenti sospesi ai sensi dell’articolo 5 del Decreto Legge n. 9/2020 (sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria).
  • PROROGA DEI TERMINI DI RIPRESA DELLA RISCOSSIONE (articolo 127 del Decreto Legge n. 34/2020). Anche i versamenti sospesi in virtù di quanto disposto al comma 1 dell’articolo 61 del Decreto “Cura Italia” (sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria) dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo con il pagamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Anche gli adempimenti sospesi in virtù della medesima disposizione dovranno essere effettuati entro il 16 settembre 2020.
  • RIMESSIONE IN TERMINI E SOSPENSIONE DEL VERSAMENTO DEGLI IMPORTI RICHIESTI A SEGUITO DEL CONTROLLO AUTOMATIZZATO E FORMALE DELLE DICHIARAZIONI (articolo 144 del Decreto Legge n. 34/2020). I versamenti delle somme chieste con le comunicazioni degli esiti della liquidazione e del controllo formale delle dichiarazioni, in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 ed il 18 maggio 2020 sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 settembre 2020. I medesimi versamenti in scadenza nel periodo compreso tra il 19 maggio 2020 ed il 31 maggio 2020 potranno essere effettuati entro il 16 settembre 2020, senza applicazione di ulteriori sanzioni ed interessi. Questi versamenti potranno essere effettuati anche in quattro rate mensili di pari importo dal mese di settembre del 2020 con scadenza il 16 di ogni mese.
  • SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI DELLE SOMME DOVUTE A SEGUITO DI ATTI DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE, CONCILIAZIONE, RETTIFICA E LIQUIDAZIONE E DI RECUPERO DEI CREDITI D’IMPOSTA (articolo 149 del Decreto Legge n. 34 del 2020). Sono stati prorogati al 16 settembre 2020 i termini di versamento delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, accordi di conciliazione, accordi di mediazione, atti di liquidazione a seguito di attribuzione della rendita, atti di liquidazione per omessa registrazione di contratti di locazione, avvisi di liquidazione emessi in presenza di omesso, carente o tardivo versamento dell’imposta di registro, dell’imposta sulle successioni e sulle donazioni, dell’imposta sulle assicurazioni, che siano in scadenza nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020. La proroga vale anche per le somme rateali, in scadenza nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020, dovute in relazione agli atti suddetti ed ai fini delle definizioni agevolate previste dal Decreto Legge n. 119 del 2018 (cosiddetta “rottamazione-ter”). I versamenti prorogati possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o, a decorrere dal mese di settembre del 2020, mediante rateazione fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con scadenza il 16 di ciascun mese.
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