E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 maggio 2020, il Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 (anche detto “Decreto Rilancio”), contenente nuove misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza Coronavirus.
Evidenziamo qui alcune disposizioni introdotte con il “Decreto Rilancio” che prevedono nuovi crediti d’imposta o modifiche alla disciplina di crediti d’imposta già previsti nel nostro ordinamento.
- CREDITO D’IMPOSTA PER L’ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO (articolo 120 del Decreto Legge n. 34/2020). Ai soggetti che esercitano attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico, alle associazioni, alle fondazioni ed agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore, è riconosciuto un credito d’imposta in misura pari al 60 % delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 Euro, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del Coronavirus. Sono compresi tra tali interventi quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l’acquisto di arredi di sicurezza, nonché in relazione agli investimenti in attività innovative, compresi quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti. Il credito d’imposta in questione è cumulabile con altre agevolazioni previste per le medesime spese ed è utilizzabile nel 2021 esclusivamente in compensazione.
- CREDITO D’IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE E L’ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE (articolo 125 del Decreto Legge n. 34/2020). Ai soggetti che esercitano attività d’impresa, arte o professione, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, è riconosciuto un credito d’imposta pari al 60 % delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Il credito d’imposta è riconosciuto fino ad un massimo di 60.000 Euro per ciascun beneficiario. In particolare, sono ammissibili a tale credito d’imposta: 1) le spese per la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa ed istituzionale e gli strumenti utilizzati nell’ambito di tale attività; 2) le spese per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, come mascherine, guanti, visiere ed occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea; 3) le spese per l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti; 4) le spese per l’acquisto di altri dispositivi di sicurezza, come termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione; 5) le spese per l’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, incluse le eventuali spese di installazione. Il credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di sostenimento delle spese o in compensazione con modello F24. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’Irap.
- CREDITO D’IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI PUBBLICITARI (articolo 186 del Decreto Legge n. 34/2020). Il credito d’imposta già previsto in precedenza per gli investimenti effettuati da imprese, lavoratori autonomi e enti non commerciali in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche on-line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche e digitali, è aumentato, per l’anno 2020, dal 30 % al 50 % del valore degli investimenti effettuati. Ricordiamo che già con il Decreto “Cura Italia” erano state introdotte nuove regole in materia, prevedendo che il credito d’imposta venisse riconosciuto, limitatamente all’anno 2020, prendendo in considerazione gli investimenti effettuati nell’anno di riferimento e non il valore incrementale degli investimenti effettuati rispetto all’anno precedente.
- CREDITO D’IMPOSTA PER L’ACQUISTO DELLA CARTA DEI GIORNALI (articolo 188 del Decreto Legge n. 34/2020). Per l’anno 2020, è previsto il riconoscimento alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione di un credito d’imposta pari all’8 % della spesa sostenuta nell’anno 2019 per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite. Il credito d’imposta in questione non è cumulabile con il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici previsto dal Decreto Legislativo n. 70 del 2017.
- CREDITO D’IMPOSTA PER I SERVIZI DIGITALI (articolo 190 del Decreto Legge n. 34/2020). E’ riconosciuto, per l’anno 2020, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione, che occupano almeno un dipendente a tempo indeterminato, un credito d’imposta pari al 30 % della spesa effettiva sostenuta nell’anno 2019 per l’acquisto dei servizi di server, hosting e manutenzione evolutiva per le testate edite in formato digitale, e per information technology di gestione della connettività. Il credito d’imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione alle medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa statale, regionale o europea, salvo che successive disposizioni di pari fonte normativa non prevedano espressamente la cumulabilità delle agevolazioni stesse. Il credito d’imposta, inoltre, non è cumulabile con il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici previsto dal Decreto Legislativo n. 70 del 2017. Si tratta di un credito d’imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24 che deve essere presentato tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
- CREDITO D’IMPOSTA PER LE ATTIVITA’ DI RICERCA E SVILUPPO NELLE AREE DEL MEZZOGIORNO (articolo 244 del Decreto Legge n. 34/2020). La misura del credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo delle imprese che operano nelle Regioni del Mezzogiorno (introdotto con la Legge di Bilancio per il 2020), inclusi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di Coronavirus, è stata incrementata dal 12 al 25 % per le grandi imprese che occupano almeno 250 persone, il cui fatturato annuo è almeno pari a 50 milioni di Euro oppure il cui totale di bilancio è almeno pari a 43 milioni di Euro; dal 12 al 35 % per le medie imprese, che occupano almeno 50 persone e realizzano un fatturato annuo di almeno 10 milioni di Euro, e dal 12 al 45 % per le piccole imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di Euro.