E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 maggio 2020, il Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 (anche detto “Decreto Rilancio”), contenente nuove misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza Coronavirus.
Evidenziamo qui le novità riguardanti la sospensione delle verifiche, degli accertamenti, degli atti esecutivi e delle attività di riscossione.
- SOSPENSIONI DEI PIGNORAMENTI DELL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE SU STIPENDI E PENSIONI (articolo 152 del Decreto Legge n. 34 del 2020). Sono sospesi dalla data di entrata in vigore del “Decreto Rilancio” al 31 agosto 2020 gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima dell’entrata in vigore del Decreto dall’Agente della riscossione aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, nonché a titolo di pensione e di indennità che tengono luogo della pensione. Tali somme non sono sottoposte a vincolo di indisponibilità ed il terzo pignorato deve renderle disponibili al debitore esecutato, anche se sia intervenuta ordinanza di assegnazione del Giudice dell’esecuzione.
- SOSPENSIONE DELLE VERIFICHE EX ART. 48-BIS DEL D.P.R. N. 602 DEL 1973 (articolo 153 del Decreto Legge n. 34 del 2020). Nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 ed il 31 agosto 2020 non troveranno applicazione le disposizioni dell’articolo 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, ossia le disposizioni che stabiliscono che la Pubblica Amministrazione, prima di effettuare pagamenti per importi superiori a 5.000 Euro, verifica presso l’Agente delle riscossione se colui che ha diritto a tali somme è inadempiente per debiti, per un ammontare complessivo pari almeno a quell’importo, derivanti da cartelle di pagamento e, qualora la verifica abbia esito positivo, blocca il pagamento per sessanta giorni. Quindi, nel periodo di sospensione suddetto, coloro che hanno un credito nei confronti della Pubblica Amministrazione potranno incassare le somme che spettano loro anche in presenza di debiti derivanti da cartelle di pagamento. Le verifiche che eventualmente siano state già effettuate per le quali l’Agente della riscossione non abbia ancora notificato l’ordine di versamento restano prive di effetto e la Pubblica Amministrazione potrà procedere al pagamento in favore dei beneficiari.
- PROROGA DEL PERIODO DI SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ DELL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE (articolo 154 del Decreto Legge n. 34 del 2020). Sono state apportate diverse modifiche a quanto disposto dal Decreto “Cura Italia” in merito alla sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’Agente della riscossione. La sospensione dei termini di versamento derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli Agenti della riscossione è stata differita dal 31 maggio 2020 al 31 agosto 2020. Riguardo ai piani di dilazione in essere alla data dell’8 marzo 2020 ed ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 agosto 2020, si decade dalla rateazione qualora si verifichi, nel periodo di rateazione, il mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive. Il mancato o insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle rate della cosiddetta “rottamazione-ter” e del cosiddetto “saldo e stralcio”, da corrispondere nel 2020, non determina l’inefficacia delle definizioni agevolate se il debitore effettua l’integrale versamento di tali rate entro il 10 dicembre 2020, senza applicazione del periodo di “tolleranza” di cinque giorni, previsto dall’articolo 3, comma 14-bis, del Decreto Legge n. 119 del 2018. Per i debiti per i quali, alla data del 31 dicembre 2019, si è determinata l’inefficacia delle definizioni agevolate della “rottamazione-ter” e del “saldo e stralcio”, potranno essere accordate delle nuove dilazioni di pagamento.
- PROROGA DEI TERMINI AL FINE DI FAVORIRE LA GRADUALE RIPRESA DELLE ATTIVITA’ ECONOMICHE E SOCIALI (articolo 157 del Decreto Legge n. 34 del 2020). Gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza scadono tra l’8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020 saranno emessi entro il 31 dicembre 2020 e saranno notificati nel 2021, salvo i casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi. Nello stesso periodo non si procederà al’invio di diverse comunicazioni, comunque elaborate o emesse entro la fine del 2020, come le comunicazioni degli esiti della liquidazione e del controllo formale delle dichiarazioni, gli inviti all’adempimento, gli atti di accertamento per omesso o tardivo versamento della tassa sulle concessioni governative per l’utilizzo di telefoni cellulari. Le comunicazioni e gli inviti in questione saranno notificati, inviati o messi a disposizione nel 2021, salvo casi di indifferibilità ed urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi. Sono prorogati di un anno i termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento relativi alle dichiarazioni presentate nel 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di liquidazione; alle dichiarazioni dei sostituti d’imposta presentate nel 2017, per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del TUIR; alle dichiarazioni presentate nel 2017 e nel 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di controllo formale.