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4 Dicembre 2020

Decreto Ristori-quater: tutte le proroghe e le sospensioni

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E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 2020 il Decreto Legge n. 157 della stessa data contenente ulteriori misure urgenti connesse all’emergenza Coronavirus. Il Decreto in questione è anche detto “Ristori-quater” in quanto interviene a compensare le conseguenze negative dell’adozione delle misure restrittive legate all’emergenza sanitaria e viene adottato successivamente ad altri tre Decreti dello stesso tipo.

Il provvedimento contiene una serie di misure di natura fiscale:

  • PROROGA DEL TERMINE DI VERSAMENTO DEL SECONDO ACCONTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI E DELL’IRAP (articolo 1 del Decreto Legge n. 157 del 2020). Per tutti i soggetti che esercitano attività d’impresa, arte o professione e hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio italiano, è prevista la proroga del termine di versamento della seconda rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’Irap. Il termine è stato, infatti, spostato dal 30 novembre 2020 al 10 dicembre 2020. Resta ferma la proroga già prevista in precedenza dal Decreto “Agosto” e dal Decreto “Ristori-bis” per coloro che applicano gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale. Inoltre, per i soggetti che esercitano attività d’impresa, arte o professione ed hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia, con compensi o ricavi non superiori a 50 milioni di Euro nel 2019 e con una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 % nel primo semestre del 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019, il termine di versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi e dell’Irap, dovuto per il 2020, è spostato ulteriormente al 30 aprile 2021. Tale proroga più ampia trova applicazione anche, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi ed alla riduzione del fatturato o dei corrispettivi, ai soggetti che operano nei settori economici individuati negli allegati 1 e 2 del Decreto “Ristori-bis” con domicilio fiscale o sede operativa nelle cosiddette “zone rosse” ed ai soggetti che forniscono servizi di ristorazione nelle cosiddette “zone arancioni”. I versamenti sospesi potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, entro il 30 aprile 2021. Non è previsto il rimborso delle somme già versate.
  • SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI IN SCADENZA NEL MESE DI DICEMBRE (articolo 2 del Decreto Legge n. 157 del 2020). Per i soggetti che esercitano un’attività d’impresa, un’arte o una professione ed hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio italiano, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di Euro nel 2019 e con una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 % nel mese di novembre del 2020 rispetto allo stesso mese del 2019, è prevista la sospensione dei termini in scadenza a dicembre 2020 relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte ed alle trattenute dell’addizionale regionale e comunale Irpef che tali soggetti operano nella qualità di sostituti d’imposta; relativi ai versamenti dell’Iva e dei contributi previdenziali ed assistenziali. I medesimi versamenti sono sospesi anche per i soggetti che esercitano attività d’impresa, arte o professione ed hanno il domicilio fiscale, la sede legale e la sede operativa nel territorio italiano ed hanno intrapreso quell’attività d’impresa, quell’arte o quella professione dopo il 30 novembre 2019. La sospensione dei versamenti, inoltre, opera, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi ed alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi ai soggetti che esercitano le attività economiche che sono state sospese in virtù del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, ai soggetti che esercitano le attività di ristorazione e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle “zone rosse” e nelle “zone arancioni”, ai soggetti che operano nei settori economici individuati nell’allegato 2 del Decreto “Ristori-bis” o esercitano attività alberghiera o attività di agenzia di viaggio o tour operator ed hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle “zone rosse”. I versamenti sospesi potranno essere effettuati senza applicazione di sanzioni ed interessi in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.
  • PROROGA DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IN MATERIA DI IMPOSTE SUI REDDITI E IRAP (articolo 3 del Decreto Legge n. 157 del 2020). E’ stato prorogato dal 30 novembre 2020 al 10 dicembre 2020 il termine per la presentazione in via telematica della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e di Irap.
  • PROROGA TERMINI DEFINIZIONI AGEVOLATE (articolo 4 del Decreto Legge n. 157 del 2020). E’ stato spostato dal 10 dicembre 2020 al 1° marzo 2021 il termine entro il quale sarà possibile procedere al pagamento, senza applicazione di sanzioni ed interessi, delle rate in scadenza nel 2020 per la rottamazione dei ruoli (Decreto Legge n. 119 del 2018) e per il “saldo e stralcio” degli omessi pagamenti delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali (Legge n. 145 del 2018).
  • PROROGA VERSAMENTI PRELIEVO ERARIALE UNICO SUGLI APPARECCHI DA GIOCO (articolo 5 del Decreto Legge n. 157 del 2020). Il versamento del saldo del prelievo erariale unico sugli apparecchi da gioco e del canone concessorio del quinto bimestre del 2020 dovrà essere effettuato nella misura del 20 % del dovuto sulla base della raccolta di gioco dello stesso bimestre entro il 18 dicembre 2020. La restante quota dell’80 %, maggiorata degli interessi legali, potrà essere corrisposta con rate mensili di pari importo e la prima rata dovrà essere versata entro il 22 gennaio 2021, mentre le successive rate entro l’ultimo giorno di ciascun mese successivo. L’ultima rata andrà versata entro il 30 giugno 2021.
  • ESTENSIONE DELL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 1 DEL DECRETO LEGGE N. 137 DEL 2020 AD ULTERIORI ATTIVITA’ ECONOMICHE (articolo 6 del Decreto Legge n. 157 del 2020). E’ prevista l’estensione del contributo a fondo perduto previsto dal Decreto “Ristori” anche ai soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, avevano la partita Iva attiva ed hanno dichiarato di svolgere come attività prevalente una delle attività riferite ai codici ATECO indicati nell’allegato 1 del Decreto “Ristori-quater” (diverse categorie di agenti e rappresentanti di commercio, procacciatori di affari e mediatori).
  • RAZIONALIZZAZIONE DELL’ISTITUTO DELLA RATEIZZAZIONE (articolo 7 del Decreto Legge n. 157 del 2020). Nuove regole per la dilazione dei pagamenti che troveranno applicazione ai provvedimenti di accoglimento delle richieste di rateizzazione presentate dalla data del 30 novembre 2020: dalla data di presentazione della richiesta e fino alla data dell’eventuale rigetto della stessa o dell’eventuale decadenza dalla dilazione, se accolta, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza, non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi ed ipoteche, non possono essere avviate nuove procedure esecutive. Inoltre, non potrà in nessun modo essere concessa la dilazione delle somme oggetto di verifica in un momento antecedente alla data di accoglimento della richiesta di dilazione. E’ stabilito, altresì, che il pagamento della prima rata della rateizzazione determina l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto l’incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione o il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso un provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati. Con riferimento alle richieste di rateazione presentate dal 30 novembre 2020 al 31 dicembre 2021 sono previste, poi, alcune misure temporanee: la soglia dell’importo iscritto a ruolo oltre la quale è necessario documentare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà ai fini della concessione della dilazione è innalzata da 60.000 Euro a 100.000 Euro; la decadenza dalla rateazione in caso di mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive (invece delle cinque rate previste in via ordinaria); i carichi contenuti nei piani di dilazione per i quali, prima dell’inizio del periodo di sospensione delle cartelle di pagamento previsto dal Decreto “Cura Italia”, è intervenuta la decadenza dal beneficio, possono essere oggetto di una nuova dilazione, presentando la richiesta di rateazione entro il 31 dicembre 2021, senza necessità di saldare le rate scadute alla data della presentazione della relativa richiesta; la disposizione che prevede che possono essere concesse nuove dilazioni in relazione ai debiti per i quali, alla data del 31 dicembre 2019, si è determinata l’inefficacia delle definizioni agevolate, è estesa anche ai debiti per i quali, alla stessa data, è venuta meno l’efficacia delle rottamazioni previste in precedenza (Decreto Legge n. 193 del 2016 e Decreto Legge n. 148 del 2017).
  • INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI ESENTI DAL VERSAMENTO IMU (articolo 8 del Decreto Legge n. 157 del 2020). I provvedimenti che prevedono la non debenza della seconda rata dell’Imu 2020 in scadenza alla data del 16 dicembre 2020 si applicheranno ai soggetti passivi d’imposta che siano anche gestori delle attività economiche interessate dall’esenzione.

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