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1 Luglio 2022
4 Minuti di lettura

Decreto Semplificazioni fiscali: meno esterometro, più credito d’imposta per ricerca sui farmaci e tanti termini nuovi.

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Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 giugno 2022, il Decreto Legge n. 73 del 21 giugno 2022 contenente diverse misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali (cosiddetto Decreto “Semplificazioni fiscali”). Ecco alcune novità introdotte con il Decreto “Semplificazioni fiscali”.

IL RINVIO DEI TERMINI PER L’APPROVAZIONE DELLA MODULISTICA DICHIARATIVA (articolo 11 del Decreto Legge n. 73 del 2022). Rinviati i termini per l’approvazione della modulistica delle dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni Irap.

I modelli per la presentazione delle dichiarazioni per le imposte sui redditi e l’Irap dovranno essere approvati con un provvedimento amministrativo che dovrà essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale non più entro il mese di gennaio, ma entro il mese di febbraio.

Differito anche dal 15 gennaio alla fine del mese di febbraio il termine entro il quale dovranno essere emanati i provvedimenti di approvazione dei modelli 770 e 730.

Inoltre, sempre entro il mese di febbraio (e non più entro il 15 febbraio), i modelli, le istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati saranno resi disponibili in formato elettronico dall’Agenzia delle Entrate.

LA MODIFICA DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI ESTEROMETRO (articolo 12 del Decreto Legge n. 73 del 2022). E’ stato ridefinito il campo di applicazione dell’esterometro.

I soggetti passivi Iva dovranno trasmettere per via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di cessione dei beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato italiano, fatte salve le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale, le operazioni per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche mediante il Sistema di Interscambio e le operazioni, purché di importo non superiore a 5.000 Euro per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini Iva in Italia in base a quanto disposto dagli articoli da 7 a 7-octies del D.P.R. n. 633 del 1972.

La trasmissione telematica dovrà essere effettuata trimestralmente, entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento. Con riferimento alle operazioni effettuate dal 1° luglio 2022, i dati dovranno essere trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di Interscambio.

Inoltre, con riguardo alle stesse operazioni, la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio italiano dovrà essere effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi e la trasmissione telematica dei dati delle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio italiano dovrà essere effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento che prova l’operazione o di effettuazione dell’operazione.

IL TERMINE PER LA RICHIESTA DI REGISTRAZIONE DEGLI ATTI IN TERMINE FISSO (articolo 14 del Decreto Legge n. 73 del 2022). Il termine per richiedere la registrazione degli atti soggetti a registrazione in termine fisso, formati in Italia, passa da 20 giorni a 30 giorni.

L’ADEGUAMENTO DELLE ALIQUOTE DELL’ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF AI NUOVO SCAGLIONI DELL’IRPEF (articolo 20 del Decreto Legge n. 73 del 2022). Al fine di garantire la coerenza degli scaglioni dell’addizionale comunale all’Irpef con i nuovi scaglioni dell’Irpef introdotti con la Legge di Bilancio per il 2022, il termine entro il quale i Comuni devono provvedere a modificare gli scaglioni è spostato al 31 luglio 2022.

In caso di approvazione della delibera di adeguamento ai nuovi scaglioni o della delibera di determinazione dell’aliquota unica in data successiva all’adozione del proprio bilancio di previsione, il Comune provvederà ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile.

Per i Comuni nei quali nel 2021 risultino vigenti aliquote dell’addizionale comunale all’Irpef differenziate per scaglioni di reddito e che non adottino tempestivamente la delibera o non la trasmettano entro il termine stabilito, per l’anno 2022 l’addizionale comunale all’Irpef si applica sulla base dei nuovi scaglioni dell’Irpef e delle prime quattro aliquote vigenti nel Comune del 2021, con eliminazione dell’ultima aliquota.

LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RICERCA E SVILUPPO DI FARMACI E DI CERTIFICAZIONE DEL CREDITO PER LA RICERCA, LO SVILUPPO E L’INNOVAZIONE (articolo 23 del Decreto Legge n. 73 del 2022).

Il credito d’imposta per ricerca e sviluppo disciplinato dal Decreto Legge n. 73 del 2021 (cosiddetto Decreto “Sostegni-bis”) è ora previsto per le imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo genericamente per farmaci, compresi i vaccini, mentre in precedenza l’ambito di applicazione era limitato alle imprese che si occupavano di farmaci nuovi. Ricordiamo che il credito d’imposta in questione è riconosciuto nella misura del 20 % dei costi sostenuti dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2030. Sono ammissibili tutte le spese sostenute per la ricerca fondamentale, la ricerca industriale, lo sviluppo sperimentale e gli studi di fattibilità necessari per il progetto di ricerca e sviluppo. Per la definizione delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta in questione occorrerà guardare all’articolo 2 del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 26 maggio 2020.

Inoltre, al fine di consentire l’applicazione di condizioni di certezza operativa del credito d’imposta per ricerca e sviluppo previsto dalla Legge di Bilancio per il 2020, le imprese potranno richiedere una certificazione che attesti la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare ai fini della loro classificazione nell’ambito delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design ed innovazione estetica ammissibili all’agevolazione. Analoga certificazione potrà essere richiesta anche per l’attestazione della qualificazione delle attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica ai fini dell’applicazione della maggiorazione dell’aliquota del credito d’imposta prevista dalla Legge di Bilancio per il 2020.

La certificazione potrà essere richiesta soltanto a condizione che le eventuali violazioni relative all’utilizzo dei crediti d’imposta in questione non siano già state oggetto di constatazione e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.

Con un Decreto che dovrà essere adottato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto “Semplificazioni fiscali”, saranno individuati i requisiti dei soggetti pubblici o privati abilitati al rilascio della certificazione. Sarà istituito un apposito albo dei certificatori, tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico.

La certificazione eserciterà degli effetti vincolanti nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, tranne nel caso in cui, sulla base di una non corretta rappresentazione dei fatti, la certificazione sia stata rilasciata per un’attività diversa da quella concretamente realizzata. La certificazione sarà rilasciata dai soggetti abilitati che dovranno attenersi, nel processo di valutazione, a quanto previsto da apposite linee guida predisposte dal Ministero dello Sviluppo Economico e periodicamente aggiornate.

LA PROROGA DEI TERMINI PER LA REGISTRAZIONE DEGLI AIUTI DI STATO PREVISTI PER L’EMERGENZA COVID-19 (articolo 35 del Decreto Legge n. 73 del 2022). Con riferimento agli aiuti non subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, o subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati il cui importo non è determinabile in tali provvedimenti, ma soltanto a seguito della presentazione della dichiarazione resa ai fini fiscali nella quale sono, appunto, dichiarati, i termini previsti all’articolo 10, comma 1, secondo periodo, del Decreto Ministeriale n. 115 del 31 maggio 2017, in scadenza dalla data di entrata in vigore del Decreto “Semplificazioni fiscali” al 31 dicembre 2022, sono prorogati al 30 giugno 2023, ed in scadenza dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023, sono prorogati al 31 dicembre 2023.

La proroga in questione riguarda la registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato e nei registri degli aiuti di Stato SIAN – Sistema Informativo Agricolo Nazionale e SIPA – Sistema italiano della Pesca e dell’Acquacoltura degli aiuti riconosciuti in base alle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 contenente il quadro temporaneo per le misure degli aiuti di Stato a sostegno dell’economia durante l’emergenza Covid-19.

E’ stato anche spostato dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il termine entro il quale l’inadempimento riguardante gli obblighi di registrazione degli aiuti di Stato non comporta responsabilità patrimoniale per il soggetto che si occupa della concessione o dell’erogazione degli aiuti di Stato stessi.

Con la medesima disposizione del Decreto “Semplificazioni fiscali” è stato, infine, prorogato al 31 dicembre 2022 il termine per la presentazione della dichiarazione Imu relativa al 2021.

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