Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 giugno 2022, il Decreto Legge n. 73 del 21 giugno 2022 contenente diverse misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali (cosiddetto Decreto “Semplificazioni fiscali”). Ecco alcune delle novità introdotte con il Decreto “Semplificazioni fiscali”.
LA SOPPRESSIONE DELL’OBBLIGO DI VIDIMAZIONE QUADRIMESTRALE DEI REPERTORI (articolo 1 del Decreto Legge n. 73 del 2022).
Fino ad ora, i soggetti, come i notai, tenuti a formare i repertori, dovevano presentarli agli uffici dell’Agenzia delle Entrate entro il mese successivo a ciascun quadrimestre e veniva rilasciata loro una ricevuta.
Ora, il controllo dei repertori sarà effettuato esclusivamente su iniziativa degli stessi uffici dell’Agenzia delle Entrate competenti per territorio. I destinatari della richiesta dovranno trasmettere il repertorio entro 30 giorni dalla data di notifica della richiesta stessa. Gli uffici dell’Agenzia delle Entrate effettueranno delle verifiche anche direttamente presso gli uffici dei soggetti roganti.
L’ufficio, dopo aver controllato la regolarità della tenuta del repertorio e della registrazione degli atti in esso iscritti, oltre alla corrispondenza degli estremi di registrazione annotati con le risultanze dei registri di formalità, e dopo aver rilevato le eventuali violazioni, comunicherà l’esito del controllo ai pubblici ufficiali. In caso di omessa presentazione del repertorio a seguito della richiesta dell’ufficio dell’Agenzia delle Entrate, si procederà con la sanzione amministrativa prevista dalla normativa.
LA DEMATERIALIZZAZIONE DELLA SCHEDA DELLA SCELTA DI DESTINAZIONE DELL’OTTO, DEL CINQUE E DEL DUE PER MILLE NEL CASO DI 730 PRESENTATO TRAMITE SOSTITUTO D’IMPOSTA (articolo 2 del Decreto Legge n. 73 del 2022).
I sostituti d’imposta che comunicano ai propri sostituiti, entro il 15 gennaio di ogni anno, di voler prestare assistenza fiscale, devono provvedere a controllare, sulla base della dichiarazione presentata dal sostituito, la regolarità formale della stessa, anche in relazione al rispetto delle disposizioni che stabiliscono i limiti alla deducibilità degli oneri, alle detrazioni fiscali ed ai crediti d’imposta. Devono, inoltre, consegnare al sostituito, prima della trasmissione della dichiarazione, copia della dichiarazione elaborata ed il relativo prospetto di liquidazione.
Devono, poi, trasmettere per via telematica all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni elaborate, i relativi prospetti di liquidazione ed i dati contenuti nelle schede relative alla scelta della destinazione dell’otto per mille, del cinque per mille e del due per mille dell’Irpef, entro:
- il 15 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio;
- il 29 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20 giugno;
- il 23 luglio di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21 giugno al 15 luglio;
- il 15 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16 luglio al 31 agosto;
- il 30 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 30 settembre.
I sostituti d’imposta dovranno, inoltre, comunicare entro gli stessi termini all’Agenzia delle Entrate, per via telematica, il risultato finale delle dichiarazioni. Infine, dovranno conservare copia delle dichiarazioni e dei relativi prospetti di liquidazione fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione, così come dovranno conservare entro lo stesso termine le schede relative alla scelta di destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’Irpef.
Si tratta di regole che trovano applicazione dalle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del Decreto “Semplificazioni fiscali” (periodo d’imposta 2022).
LE MODIFICHE AL CALENDARIO FISCALE (articolo 3 del Decreto Legge n. 73 del 2022). Modificate alcune date del calendario fiscale.
Le comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche Iva relative al secondo trimestre dovranno essere effettuate entro il 30 settembre di ciascun anno e non più entro il 16 settembre.
Gli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari (elenchi INTRASTAT) dovranno essere presentati entro il mese successivo a quello di riferimento. Tali elenchi non dovranno essere più presentati all’Agenzia delle Dogane, per via telematica, entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento.
Con riguardo all’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse a partire dal 1° gennaio 2023, è stata aumentata la soglia dei 250 Euro a 5.000 Euro per il rinvio delle scadenze relative al primo ed al secondo trimestre.
Il sistema attualmente vigente prevede che la scadenza per il pagamento del bollo sulle fatture elettroniche relativo al primo trimestre, in caso di imposta non superiore a 250 Euro, possa essere effettuato entro la scadenza prevista per il secondo trimestre (30 settembre) e, inoltre, se non si supera la soglia dei 250 Euro in relazione sia al primo, che al secondo trimestre, il versamento dell’imposta di bollo possa essere effettuato entro la scadenza prevista per il pagamento relativo al terzo trimestre (30 novembre). Dal 1° gennaio 2023, la soglia da considerare sarà di 5.000 Euro.
Ulteriore novità nel calendario fiscale: il termine del 30 giugno previsto per la presentazione della dichiarazione dell’imposta di soggiorno per gli anni 2020 e 2021 è spostato al 30 settembre 2022.