Con il Decreto “Sostegni bis” (Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 2021, sono state introdotte una serie di nuove misure di sostegno ai giovani ed alle imprese operanti in alcuni ambiti specifici.
All’articolo 64 del Decreto “Sostegni bis” è previsto che possono beneficiare di alcune agevolazioni fiscali connesse all’acquisto della prima casa coloro che non hanno compiuto ancora 36 anni, nell’anno del rogito dell’atto di acquisto dell’immobile, purché abbiano un valore dell’Isee non superiore a 40.000 Euro annui. Le agevolazioni consistono nell’esenzione dall’imposta di registro e dalle imposte ipotecarie e catastale in caso di atti traslativi a titolo oneroso della proprietà delle “prime case” di abitazione e di atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione relativi alle stesse “prime case”.
Inoltre, se questi atti sono soggetti ad Iva, l’acquirente “giovane” potrà usufruire di un credito d’imposta nella misura pari all’importo dell’Iva versata in relazione all’acquisto immobiliare. Il credito d’imposta può essere portato in diminuzione delle imposte di registro, ipotecaria, catastale e delle imposte sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati successivamente all’acquisizione del credito oppure può essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell’acquisto. Infine, il credito d’imposta in questione può essere utilizzato in compensazione nel modello F24. Ma non dà comunque luogo a rimborsi.
I finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione o la ristrutturazione degli immobili ad uso abitativo per i quali ricorrono le condizioni sopra indicate e per i quali la sussistenza di tali condizioni risulti da una dichiarazione della parte mutuataria resa nell’atto di finanziamento o allegata allo stesso sono esenti dall’imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e dalle tasse sulle concessioni governative prevista in via ordinaria nella misura dello 0,25 %.
Queste disposizioni trovano applicazione con riferimento agli atti stipulati nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore delle stesse ed il 30 giugno 2022.
Evidenziamo, inoltre, una serie di misure a sostegno di determinati settori introdotte con il Decreto “Sostegni bis”.
In virtù di quanto previsto all’articolo 65 del Decreto “Sostegni bis”, al fine di promuovere la ripresa dello spettacolo viaggiante e delle attività circensi danneggiate dall’emergenza Coronavirus, i soggetti che esercitano tali attività, titolari di concessioni o di autorizzazioni riguardanti l’utilizzazione del suolo pubblico, sono esonerati dal 1° gennaio 2021 al 31 agosto 2021 dal pagamento del canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.
L’articolo 67 del Decreto “Sostegni bis”, inoltre, prevede delle misure a sostegno della filiera della stampa ed a favore degli investimenti pubblicitari.
Alle imprese editrici di quotidiani e periodici che stipulano, anche attraverso le associazioni rappresentative, accordi di filiera orientati a garantire la sostenibilità e la capillarità della diffusione della stampa in particolare nei piccoli Comuni e nei Comuni con un solo punto vendita di giornali è riconosciuto un credito d’imposta fino alla misura del 30 % delle spese sostenute nel 2020 per la distribuzione delle testate edite, compresa la spesa per il trasporto dai poli di stampa ai punti vendita.
Tale credito d’imposta è riconosciuto nel limite di 60 milioni di Euro per il 2021 che costituisce anche il tetto di spesa. Per ottenere il credito d’imposta è necessario presentare un’istanza al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Si considerano ammissibili le spese sostenute per la distribuzione ed il trasporto che devono risultare da un’attestazione apposita, rilasciata dai soggetti abilitati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali o dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti.
Si tratta di un credito d’imposta che non è cumulabile con altri contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici. E’ utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24 che deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
Con un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto “Sostegni bis” saranno stabiliti le modalità, i contenuti, la documentazione richiesta ed i termini per la presentazione dell’istanza per accedere al credito d’imposta in questione.
Lo stesso articolo 67 del Decreto “Sostegni bis” prevede che, per gli anni 2021 e 2022, il “tax credit edicole“ potrà essere parametrato, oltre che in relazione agli importi pagati a titolo di Imu, Tasi, Cosap e Tari per i locali nei quali è svolta l’attività di vendita di giornali e riviste ed alle eventuali spese di locazione, anche ai costi per l’acquisto o il noleggio di registratori di cassa o registratori telematici e dispositivi Pos.
Inoltre, limitatamente agli anni 2021 e 2022, il “bonus pubblicità”, ossia il credito d’imposta riconosciuto alle imprese, ai lavoratori autonomi ed agli enti non commerciali che effettuano campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche on-line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche, analogiche o digitali, è concesso nella misura unica del 50 % del valore degli investimenti effettuati, così come previsto dal Decreto “Rilancio”, entro il limite massimo di 90 milioni di Euro che costituisce tetto di spesa per ciascuno degli anni 2021 e 2022. In particolare, il beneficio è concesso nel limite di 65 milioni di Euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici e nel limite di 25 milioni di Euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.
Per l’anno 2021, la comunicazione telematica per accedere al beneficio in questione dovrà essere trasmessa nel periodo compreso tra il 1° ed il 30 settembre del 2021 e, quindi, in un periodo diverso da quello previsto in via ordinaria. Le comunicazioni che sono state presentate in quest’ultimo periodo, ossia nel mese di marzo, restano comunque valide. Questa misura è finanziata in parte dal risparmio conseguito a seguito dell’abrogazione della disposizione contenuta nella Legge di Bilancio per il 2021 che riconosceva alle famiglie con valore dell’Isee inferiore a 20.000 Euro, già beneficiarie del contributo per l’acquisizione di servizi di connessione in banda ultra larga e dei relativi dispositivi elettronici, un contributo aggiuntivo di 100 Euro come sconto sul prezzo di abbonamenti a quotidiani, riviste o periodici.