Ecco nuove ed ulteriori misure introdotte con il cosiddetto Decreto “Sostegni bis”.
Ricordiamo che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 2021 ed è entrato in vigore il 26 maggio 2021 un nuovo Decreto Legge contenente misure urgenti connesse all’emergenza Coronavirus in favore delle imprese, del lavoro, dei giovani, della salute e dei servizi territoriali. Si tratta del Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021, anche detto Decreto “Sostegni bis”.
All’articolo 2 del Decreto Legge n. 73 del 2021 è previsto un Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse a causa delle misure restrittive disposte per far fronte all’emergenza Coronavirus. La chiusura deve essere stata disposta per un periodo complessivo di almeno quattro mesi, tra il 1° gennaio 2021 e la data di conversione del Decreto “Sostegni bis”.
Il Fondo è istituito con una dotazione di 100 milioni di Euro per l’anno 2021. I soggetti che potranno beneficiare di tale Fondo e l’ammontare dell’aiuto che potranno ricevere, così come le modalità di erogazione della misura saranno determinati con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico da adottare di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto “Sostegni bis”.
Da evidenziare, altresì, quanto disposto all’articolo 4 del Decreto “Sostegni bis” in merito all’estensione ed alla proroga del credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo.
In virtù del nuovo intervento normativo, il credito d’imposta riconosciuto, nella misura del 60 % del canone di locazione relativo agli immobili ad uso non abitativo, alle imprese turistico – ricettive, alle agenzie di viaggio ed ai tour operator, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente, è prorogato fino al 31 luglio 2021.
Inoltre, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di Euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del Decreto “Sostegni bis” (periodo d’imposta 2019), nonché agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, il credito d’imposta previsto dal Decreto “Rilancio” del maggio del 2020 per i canoni di locazione relativi ad immobili ad uso non abitativo spetta anche in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascun mese da gennaio del 2021 a maggio del 2021. Ai soggetti locatari che esercitano attività economica, il credito d’imposta in questione è riconosciuto a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 ed il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 % rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020. Il credito d’imposta spetta anche in assenza di questo requisito qualora il contribuente abbia iniziato la propria attività dal 1° gennaio 2019.
L’articolo 6 del Decreto “Sostegni bis”, poi, prevede alcune agevolazioni in materia di Tari. Infatti, in relazione al perdurare dell’emergenza Coronavirus, al fine di attenuare l’impatto finanziario che si è avuto sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell’esercizio delle loro attività, è istituito un Fondo con una dotazione di 600 milioni di Euro per il 2021, finalizzato alla concessione da parte dei Comuni di una riduzione della Tari in favore di tali categorie economiche.
Alla ripartizione di tale Fondo tra gli enti interessati, si dovrà provvedere con un Decreto del Ministro dell’Interno adottato di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro 30 giorni dall’entrata in vigore del Decreto “Sostegni bis”.
E’ prevista, altresì, la possibilità per i Comuni di concedere delle riduzioni della Tari in misura superiore alle risorse assegnate da recuperare dalle proprie risorse o dalle risorse assegnate nel 2020 e non utilizzate, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. I Comuni potranno, altresì, determinare, nel rispetto dei criteri di semplificazione procedurale, le modalità per l’eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche che possono beneficiarne.