Con un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 15 luglio 2021, sono stati definiti i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione, nella nuova versione prevista all’articolo 32 del Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021 (Decreto “Sostegni bis”).
Nel Provvedimento, è ricordato che il Decreto “Sostegni bis” ha regolato, appunto, il credito d’imposta per le spese, sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto del 2021, in relazione alla sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati ed all’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi idonei a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per il Coronavirus.
I soggetti che possono beneficiare di tale credito d’imposta dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate l’ammontare delle spese ammissibili sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto del 2021.
La comunicazione dovrà essere effettuata utilizzando il modello allegato al Provvedimento del 15 luglio 2021 e dovrà essere trasmessa esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite un intermediario abilitato. La trasmissione potrà avvenire mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate o mediante i canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia stessa.
La comunicazione in questione potrà essere inviata nel periodo compreso tra il 4 ottobre 2021 ed il 4 novembre 2021. In questo stesso periodo, sarà possibile per il contribuente inviare una nuova comunicazione che sostituirà integralmente quella inviata precedentemente o presentare una rinuncia integrale al credito d’imposta in precedenza comunicato.
Nel Provvedimento, è precisato che tale credito d’imposta, per ciascun beneficiario, è riconosciuto nella misura del 30 % delle spese risultanti nell’ultima comunicazione validamente trasmessa. In ogni caso, il credito d’imposta concesso non può essere di importo superiore a 60.000 Euro.
L’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con successivo Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro il 12 novembre 2021, ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti. Nel caso in cui l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti risulti essere inferiore al limite complessivo di spesa, la percentuale in questione sarà pari al 100 %.
Il credito d’imposta potrà essere utilizzato dai beneficiari nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale è stata sostenuta la spesa o in compensazione, nel modello F24, dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del Provvedimento con il quale viene definito l’ammontare massimo del credito fruibile.