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18 Giugno 2021
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Decreto Sostegni bis: nuove misure in favore del turismo, del settore tessile e dello sport.

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Esaminiamo altre novità introdotte con il Decreto “Sostegni bis” entrato in vigore il 26 maggio 2021.

Ricordiamo che si tratta di un nuovo Decreto Legge contenente misure urgenti connesse all’emergenza Coronavirus in favore delle imprese, del lavoro, dei giovani, della salute e dei servizi territoriali (Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021).

All’articolo 7 del Decreto, sono previste delle misure urgenti a sostegno del settore turistico e delle attività economiche e commerciali delle città d’arte.

In particolare, il “Tax credit vacanze”, che era stato introdotto dal Decreto “Rilancio” del maggio del 2020, potrà essere utilizzato anche per il pagamento delle agenzie di viaggi e dei tour operator. Ricordiamo che si tratta di un bonus utilizzabile fino al 31 dicembre 2021 dai nuclei familiari con Isee non superiore a 40.000 Euro.

Inoltre, per il rilancio delle attrattive turistiche delle città d’arte, è istituito un fondo, con una dotazione di 50 milioni di Euro per l’anno 2021, che sarà destinato all’erogazione di contributi in favore di Comuni classificati dall’Istat a vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica, nei cui territori siano ubicati siti riconosciuti dall’Unesco come patrimonio mondiale dell’umanità, tenendo conto delle riduzioni delle presenze turistiche nell’anno 2020 rispetto al 2019, da destinare specificamente ad iniziative di valorizzazione turistica dei centri storici e delle città d’arte. Con un successivo Decreto del Ministero del turismo, adottato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e d’intesa con la Conferenza unificata, saranno stabilite le disposizioni di attuazione di tale nuovo fondo.

E’ stato, altresì, prorogato fino al 2022 il “bonus alberghi”, ossia il credito d’imposta per la riqualificazione ed il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere, nella stessa misura del 65 % che era stata accordata dal Decreto “Agosto” per i due periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2019.

Tra le novità introdotte con il Decreto “Sostegni bis” evidenziamo anche le misure urgenti adottate per il settore tessile e della moda e per le altre attività economiche particolarmente colpite dall’emergenza sanitaria (articolo 8 del Decreto Legge n. 73 del 2021).

In particolare, è stato esteso al 2021 il credito d’imposta, introdotto dal Decreto “Rilancio” per il solo 2020, in favore degli esercenti attività d’impresa nel settore del tessile, della moda, del calzaturiero e della pelletteria. Si tratta di un credito d’imposta pari al 30 % al valore delle rimanenze finali di magazzino che eccede la media del medesimo valore registrato nelle tre annualità precedenti, utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24 nel periodo d’imposta successivo a quello di maturazione. I soggetti che intendono avvalersi di tale credito d’imposta devono presentare un’apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate.

Con un Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, da adottare entro venti giorni dall’entrata in vigore del Decreto “Sostegni bis”, saranno stabiliti i criteri da seguire per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari di tale credito d’imposta. Le modalità ed i termini di presentazione, così come il contenuto della comunicazione da trasmettere all’Agenzia delle Entrate saranno stabiliti, invece, con un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia medesima da adottare entro trenta giorni dall’entrata in vigore del Decreto “Sostegni bis”, con il quale verranno emanate anche tutte le altre disposizioni necessarie all’attuazione del credito d’imposta in questione.

Il Decreto “Sostegni bis” ha introdotto anche delle misure a sostegno del settore sportivo (articolo 10 del Decreto Legge n. 73 del 2021).

E’ ora applicabile anche agli investimenti effettuati nel corso del 2021 il credito d’imposta previsto in favore delle imprese, dei lavoratori autonomi e degli enti non commerciali che investono in campagne pubblicitarie nei confronti di leghe e di società ed associazioni sportive professionistiche o dilettantistiche. Il credito d’imposta è pari al 50 % degli investimenti effettuati. Devono essere di ammontare complessivo non inferiore a 10.000 Euro e devono essere destinati a soggetti con ricavi prodotti in Italia nel 2019 pari almeno a 150.000 Euro e fino a 15 milioni di Euro. E’ costituito un tetto di spesa per il 2021 pari a 90 milioni di Euro.

Inoltre, al fine di sostenere gli operatori del settore sportivo interessati dalle misure restrittive introdotte per contenere la diffusione del Coronavirus, è stato istituito per il 2021 un fondo, con una dotazione di 56 milioni di Euro, che costituisce anche tetto di spesa, al fine di riconoscere un contributo a fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie per l’effettuazione di test di diagnosi dell’infezione da Coronavirus, in favore delle società professionistiche che, nel 2020, non hanno superato il valore della produzione di 100 milioni di Euro e delle società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro Coni operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici.

Con un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto “Sostegni bis” saranno definite le modalità ed i termini di presentazione delle richieste di erogazione di questo contributo, così come i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, le procedure di verifica, controllo e rendicontazione delle relative spese.

Infine, la dotazione del Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e delle società sportive dilettantistiche, che era stato istituito con il Decreto “Ristori” dell’ottobre 2020, è stata incrementata di 180 milioni di Euro per l’anno 2021. Si tratta di un importo che costituisce anche limite di spesa ed è destinato all’erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno sospeso in questo periodo l’attività sportiva.

Con un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto “Sostegni bis”, saranno individuate le modalità ed i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi in questione, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione e le procedure di verifica, controllo e rendicontazione delle relative spese.

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