Con un nuovo Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 29 marzo 2021, sono state apportate delle modifiche alla disciplina di attuazione del contributo a fondo perduto previsto dal Decreto “Sostegni” (Decreto Legge n. 41 del 22 marzo 2021).
Il Provvedimento appena approvato chiarisce che i soggetti che hanno attivato la partita Iva dal 1° gennaio 2019 possono beneficiare del contributo a fondo perduto previsto dal Decreto “Sostegni” a prescindere dalla circostanza che abbiano registrato una riduzione di almeno il 30 % della media mensile del fatturato nel 2020 rispetto alla corrispondente media del 2019.
Riguardo alla quantificazione del contributo a fondo perduto, per questi soggetti (soggetti “start up”), la percentuale di calo indennizzabile viene applicata al calo della media mensile di fatturato calcolata per i soli mesi successivi al mese di attivazione della partita Iva.
Restano comunque fermi il limite massimo di ricavi o compensi da rispettare per l’ammissione al contributo a fondo perduto e gli importi minimi e massimi previsti per il contributo medesimo.
A seguito di tali modifiche, con il nuovo Provvedimento, sono state anche approvate le modifiche alle istruzioni per la compilazione del modello di richiesta del contributo in questione.