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26 Marzo 2021

Decreto Sostegni: novità per definizioni agevolate, conservazione documenti informatici, dichiarazione precompilata

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E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 2021 il Decreto Legge n. 41 del 22 marzo 2021 (anche detto Decreto “Sostegni”) con il quale sono state introdotte misure urgenti in materia di sostegno alle imprese ed agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza Coronavirus.

Il Decreto “Sostegni” prevede, all’articolo 5, dei nuovi interventi fiscali di agevolazione e razionalizzazione.

In particolare, è stabilito che, al fine di sostenere gli operatori economici che hanno subito riduzioni del volume d’affari nell’anno 2020, è data la possibilità di definire in maniera agevolata le somme dovute a seguito di controlli automatizzati delle dichiarazioni relative al 2017 ed al 2018. Possono accedere a questa agevolazione i soggetti con partita Iva attiva alla data di entrata in vigore del Decreto “Sostegni” che hanno subito una riduzione maggiore del 30 % del volume d’affari dell’anno 2020 rispetto al volume d’affari dell’anno precedente, come risultante dalle dichiarazioni annuali Iva presentate entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale Iva per il periodo d’imposta 2020. Per i soggetti che non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale Iva, si considera l’ammontare dei ricavi o compensi risultante dalle dichiarazioni dei redditi presentate entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi per il periodo d’imposta 2020.

Il beneficio consiste nell’azzeramento delle sanzioni e delle somme aggiuntive richieste con le comunicazioni di irregolarità. I soggetti interessati potranno effettuare i versamenti secondo le modalità ed i termini previsti per la riscossione delle somme dovute a seguito di controlli automatici.

Sono stati prorogati di un anno i termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento riguardanti le dichiarazioni presentate nel 2019, così da riconoscere più tempo per la gestione di queste pratiche di definizione agevolata.

E’ stata prorogata fino al 30 aprile 2021 la disapplicazione della norma in base alla quale, in caso di rimborsi fiscali, l’Amministrazione finanziaria deve avviare la procedura di compensazione preventiva con gli eventuali debiti iscritti a ruolo. Il Decreto “Crescita” aveva previsto la disapplicazione della norma in questione fino alla fine del 2020.

E’ stata, inoltre, prorogata fino al 31 gennaio 2022 la sospensione dei termini per la notifica degli atti e l’esecuzione dei provvedimenti di sospensione della licenza/autorizzazione all’esercizio delle attività e dell’iscrizione ad albi o ordini professionali a carico di imprese, commercianti e lavoratori autonomi ai quali sono state contestate più violazioni degli obblighi di emissione di scontrini, ricevute fiscali, certificazioni dei corrispettivi o degli obblighi di regolarizzazione riguardo all’acquisto dei mezzi tecnici di comunicazione. Sono fatti comunque salvi gli effetti degli atti e dei provvedimenti che sono stati emessi prima dell’entrata in vigore del Decreto “Sostegni”, considerando che la precedente sospensione valeva fino al 31 gennaio 2021.

Altro differimento: è stata differita di un anno la decorrenza dell’obbligo di segnalazione previsto a carico dell’Agenzia delle Entrate dall’articolo 15, comma 7, del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. La decorrenza di tale obbligo di segnalazione è stata, infatti, collegata alle comunicazioni della liquidazione periodica Iva relative al primo trimestre del secondo anno d’imposta successivo all’entrata in vigore del Codice stesso che è prevista per il 1° settembre 2021. In precedenza, si faceva riferimento alle comunicazioni della liquidazione periodica Iva relative al primo trimestre dell’anno d’imposta successivo all’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa. Quindi, il primo riferimento sarà rappresentato dalle comunicazioni della liquidazione periodica Iva riguardante il trimestre gennaio – marzo 2023.

Novità riguardo ai termini relativi all’imposta sui servizi digitali. Il versamento annuale dell’imposta dovrà avvenire entro il 16 maggio (e non più entro il 16 febbraio), mentre la dichiarazione annuale dovrà essere presentata entro il 30 giugno (e non più entro il 31 marzo). In sede di prima applicazione dell’imposta (quest’anno), l’imposta dovuta per le operazioni imponibili poste in essere nel 2020 dovrà essere versata entro il 16 maggio 2021 e la relativa dichiarazione dovrà essere presentata entro il 30 giugno 2021.

E’ stato prorogato di tre mesi il termine entro il quale è necessario provvedere alla conservazione dei documenti informatici del 2019. Quindi, tale processo di conservazione dovrà essere ultimato entro il 10 giugno 2021 e non più entro il 10 marzo 2021.

Sono previsti alcuni differimenti anche riguardo alla dichiarazione precompilata 2021. In particolare, sono state spostate dal 16 marzo 2021 al 31 marzo 2021 le scadenze per la scelta, da parte del sostituto d’imposta, del soggetto tramite il quale saranno rese disponibili le comunicazioni del risultato finale delle dichiarazioni; per la consegna agli interessati delle Certificazioni Uniche 2021 e per la loro trasmissione in via telematica all’Agenzia delle Entrate; per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate, da parte di soggetti esterni, dei dati relativi ad oneri e spese deducibili o detraibili, sostenuti dai contribuenti nel 2020. Slitta, quindi, dal 30 aprile 2021 al 10 maggio 2021 anche il termine entro il quale l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione, nell’area riservata del sito web, la dichiarazione precompilata.

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