E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 2021 il Decreto Legge n. 41 del 22 marzo 2021 (anche detto Decreto “Sostegni”) con il quale sono state introdotte misure urgenti in materia di sostegno alle imprese ed agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza Coronavirus.
L’articolo 4 del Decreto “Sostegni” prevede una proroga della sospensione delle attività dell’agente della riscossione.
Riguardo alle somme dovute per la “rottamazione-ter” ed il “saldo e stralcio”, le rate in scadenza nel 2020 potranno essere versate entro il 31 luglio 2021, mentre quelle in scadenza il 28 febbraio 2021, il 31 marzo 2021, il 31 maggio 2021 ed il 31 luglio 2021 potranno essere versate entro il 30 novembre 2021. Per queste rate, è prevista, inoltre, l’applicazione del periodo di tolleranza di cinque giorni, ossia i ritardi entro cinque giorni non impediscono di procedere nella definizione agevolata.
La data conclusiva del periodo di sospensione dei versamenti derivanti da cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi, avvisi di addebito Inps è spostata dal 28 febbraio 2021 al 30 aprile 2021. Bisognerà, quindi, provvedere a tali versamenti entro il 31 maggio 2021.
E’, inoltre, prorogato di 12 mesi il termine per la notifica delle cartelle di pagamento e sono prorogati di 24 mesi i termini di decadenza e prescrizione per i carichi affidati all’agente della riscossione nel 2021 ed anche successivamente, se relativi alle dichiarazioni presentate nel 2018 (in riferimento alle somme derivanti dall’attività di liquidazione), alle dichiarazioni dei sostituti d’imposta presentate nel 2017 ed alle dichiarazioni presentate nel periodo 2017-2018 (in riferimento alle somme dovute a seguito di controlli formali).
E’ previsto uno slittamento dal 28 febbraio 2021 al 30 aprile 2021 del termine finale di sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall’agente della riscossione, relativi a somme dovute a titolo di stipendio, salario ed altre indennità riguardanti il rapporto di lavoro o di impiego, di pensione e delle indennità sostitutive o degli assegni di quiescenza.
Gli atti adottati dall’agente della riscossione dal 1° marzo 2021 al 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del Decreto “Sostegni”) rimangono validi e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti da essi. Restano acquisiti gli interessi di mora, le sanzioni e le somme aggiuntive versate in quel periodo, così come restano fermi gli accantonamenti effettuati e restano definitivamente acquisite le somme accreditate all’agente della riscossione. Sono prive di effetto, invece, le verifiche di inadempimenti effettuate dal 1° marzo 2021 in base a quanto previsto dall’articolo 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973.
Nel Decreto “Sostegni” è previsto anche l’annullamento automatico dei debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del Decreto medesimo, fino a 5.000 Euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione nel periodo 2000-2010, compresi quelli oggetto di rottamazione. L’annullamento automatico sarà riconosciuto soltanto alle persone fisiche ed ai soggetti diversi dalle persone fisiche che nel 2019 hanno percepito un reddito imponibile fino a 30.000 Euro. Ci sono delle somme che sono escluse da tale meccanismo di cancellazione d’ufficio. Si tratta, ad esempio, delle somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato o dei crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti o delle multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna o dell’Iva riscossa all’importazione. Le somme che sono state versate prima dell’effettivo annullamento non verranno restituite.