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9 Gennaio 2015

Decreto sulle semplificazioni fiscali: in una Circolare tutti i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

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Nella Circolare n. 31 del 30 dicembre 2014, l’Agenzia delle Entrate ha illustrato e commentato le novità fiscali introdotte con il Decreto Legislativo n. 175 del 21 novembre 2014, recante disposizioni in materia di semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata.

La Circolare è suddivisa in sei capitoli: 1) Semplificazioni per le persone fisiche; 2) Semplificazioni per i rimborsi; 3) Semplificazioni per le società; 4) Semplificazioni riguardanti la fiscalità internazionale; 5) Eliminazione di adempimenti superflui; 6) Semplificazioni e coordinamenti normativi.

Il primo capitolo riguarda le semplificazioni per le persone fisiche.

In tale capitolo, in primo luogo, vengono esaminate le nuove regole destinate a semplificare ed uniformare le disposizioni in materia di addizionale regionale e comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche.

Sulla base di queste nuove regole, l’addizionale regionale dovrà essere versata dai contribuenti nella Regione nella quale hanno il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio (e non più del 31 dicembre) dell’anno al quale si riferisce l’addizionale medesima, così come previsto per l’addizionale comunale.

Inoltre, riguardo all’addizionale comunale, l’acconto sarà ora sempre calcolato con la stessa aliquota deliberata dal Comune per l’anno precedente e pubblicata nel Portale del federalismo fiscale. Eventuali deliberazioni comunali successive intervenute a variare le aliquote dell’addizionale comunale troveranno applicazione soltanto per il calcolo del saldo dell’addizionale.

Un’ulteriore novità riguarda le spese di vitto e alloggio dei professionisti. Tali spese (e la regola sotto questo aspetto non è mutata) sono deducibili nella misura del 75 % e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al 2 % dell’ammontare dei compensi percepiti nel periodo d’imposta. Inoltre, tali spese (e qui interviene la novità) erano, sino al periodo d’imposta 2014, integralmente deducibili se sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate nella propria parcella. La nuova disposizione prevede che le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande acquistate direttamente dal committente non costituiscano più compensi in natura per il professionista.

In virtù di questa nuova regola, il committente potrà dedurre il costo sostenuto per il servizio alberghiero e/o di ristorazione senza dover attendere la parcella del professionista, e secondo le regole applicabili in via ordinaria alla propria categoria reddituale (lavoro autonomo o impresa).

Quindi, ricapitolando i vari adempimenti prima e dopo la modifica normativa:

– fino al 2014, il committente riceveva da colui che presta il servizio alberghiero o di ristorazione il documento fiscale a lui intestato con riferimento esplicito al professionista che aveva fruito del servizio. Successivamente, il committente comunicava al professionista l’ammontare della spesa sostenuta e gli inviava copia del relativo documento fiscale. Il professionista emetteva la propria parcella comprensiva dei compensi e delle spese sostenute dal committente e considerava tali spese integralmente deducibili. Il committente, ricevuta la parcella del professionista, imputava a costo la prestazione, comprensiva dei rimborsi spese.

– dal 2015, le spese in questione non costituiscono più compenso per il professionista. Il committente, come prima, riceve da colui che presta il servizio alberghiero o di ristorazione il documento fiscale a lui intestato con riferimento esplicito al professionista che ha fruito del servizio. Il committente non è più tenuto a comunicare al professionista la spesa sostenuta e ad inviargli la relativa documentazione fiscale. Il committente, infatti, può procedere direttamente a dedurre il costo, secondo le regole ordinarie. Quanto al professionista, emetterà la parcella senza comprendere le spese sostenute dal committente direttamente per l’acquisto delle prestazioni alberghiere e per la somministrazione degli alimenti e delle bevande. Conseguentemente, il professionista non considererà come deducibili tali spese.

La nuova regola non trova applicazione alle spese sostenute direttamente dal lavoratore autonomo (e non dal committente) ed addebitate in fattura, ed alle spese per prestazioni diverse (come quelle di trasporto), anche se sostenute direttamente dal committente.

Nella Circolare, è stato precisato che la novità appena illustrata non comporta, per il committente, un trattamento fiscale delle spese in questione peggiorativo rispetto al trattamento applicabile prima dell’introduzione della modifica. Quindi, il limite del 75 % continua a non operare per il committente per le spese sostenute per l’acquisto di prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande delle quali sono beneficiari i professionisti, nell’ambito di una prestazione di servizi resa al committente.

Inoltre, le nuove regole valgono anche in caso di lavoro autonomo non abituale. Avranno applicazione a partire dal 1° gennaio 2015 e, a tal proposito, avrà rilevanza la data della prestazione alberghiera e delle somministrazioni di alimenti e bevande risultante dal documento fiscale rilasciato da colui che presta il servizio alberghiero o di ristorazione.

Ampio spazio è stato dato, nella Circolare, anche alle novità introdotte con riferimento alla dichiarazione di successione. In base alle nuove regole, l’erogazione di rimborsi fiscali successivamente alla presentazione della dichiarazione di successione non comporterà l’obbligo per gli eredi di presentare una dichiarazione integrativa. L’Agenzia delle Entrate, nel liquidare l’imposta di successione dovuta, terrà conto direttamente anche dei rimborsi fiscali erogati.

A seguito della modifica normativa, inoltre, non dovrà essere presentata la dichiarazione di successione nei casi nei quali l’eredità è devoluta al coniuge ed ai parenti in linea retta e l’attivo ereditario ha un valore non superiore a 100.000 Euro (prima il limite era di 25.833 Euro) e non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari.

Inoltre, alcuni documenti che devono essere allegati alla dichiarazione di successione potranno essere depositati in copia non autentica, unitamente ad una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che la stessa è copia dell’originale. Rimane comunque salva la facoltà dell’Agenzia delle Entrate di richiedere i documenti in originale o in copia autentica.

Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dall’entrata in vigore del Decreto che le ha introdotte, anche con riferimento alle successioni che risultano a tale data già aperte. In caso di soggetti che hanno omesso di presentare la dichiarazione di successione entro i termini e che, sulla base delle modifiche introdotte, non risultano più tenuti a tale adempimento, non verranno applicate sanzioni.

Un paragrafo della Circolare è stato, poi, dedicato ad un’ulteriore novità introdotta con il Decreto del novembre 2014 nell’ambito delle semplificazioni per le persone fisiche: l’abrogazione della comunicazione all’Agenzia delle Entrate per i lavori che proseguono per più periodi d’imposta ammessi alla detrazione Irpef delle spese sostenute per la riqualificazione energetica degli edifici.

Il secondo capitolo della Circolare, come anticipato, riguarda le semplificazioni in materia di rimborsi.

Per quanto riguarda la procedura per la corresponsione degli interessi maturati sulle somme chieste a rimborso fiscale, l’Agente della riscossione liquiderà e corrisponderà gli interessi medesimi senza che sia più necessaria una separata istanza da parte del contribuente.

Inoltre, novità sono state introdotte riguardo alle modalità attraverso le quali i sostituti d’imposta potranno recuperare le ritenute versate in più rispetto al dovuto ed i rimborsi effettuati nei confronti dei sostituiti. I sostituti d’imposta, infatti, potranno recuperare le somme rimborsate ai sostituiti nel mese successivo a quello nel quale è stato effettuato il rimborso, nel limite delle ritenute d’acconto relative al periodo d’imposta in corso al momento della presentazione della dichiarazione, mediante compensazione tramite modello F24. Le medesime modalità devono essere osservate dai sostituti per il recupero di versamenti di ritenute o imposte sostitutive superiori al dovuto.

Il terzo capitolo della Circolare riguarda, poi, le semplificazioni per le società.

In primo luogo, il legislatore è intervenuto con lo scopo di razionalizzare le comunicazioni relative all’esercizio di opzioni, accentrando nella dichiarazione dei redditi tali comunicazioni, così da ridurre le ipotesi nelle quali il mancato o non corretto adempimento dell’onere formale possa determinare conseguenze di carattere sostanziale per i contribuenti.

Quindi, ad esempio, l’opzione per la trasparenza fiscale non dovrà più essere esercitata entro il primo degli esercizi sociali di efficacia dell’opzione, ma dovrà essere comunicata all’Amministrazione finanziaria con la dichiarazione presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione.

La stessa regola riguarda l’esercizio dell’opzione per il consolidato nazionale ed il relativo rinnovo, compresa l’ipotesi di allargamento dei soggetti che fanno parte del consolidato.

Ulteriori chiarimenti sono stati forniti riguardo alla previsione della razionalizzazione delle modalità di presentazione e dei termini di versamento nelle ipotesi di operazioni straordinarie poste in essere da società di persone.

Riguardo alle società in perdita sistematica, è stato ampliato il periodo di osservazione per l’applicazione della relativa disciplina. Il presupposto per l’applicazione di tale disciplina, infatti, è ora costituito da cinque periodi d’imposta consecutivi in perdita fiscale o quattro in perdita fiscale ed uno con reddito imponibile inferiore al cosiddetto reddito minimo.

Il quarto capitolo della Circolare dell’Agenzia delle Entrate è dedicato alle semplificazioni nell’ambito della fiscalità internazionale.

A partire dall’entrata in vigore del Decreto Legislativo sulle semplificazioni, le società o gli enti che non hanno la sede legale o amministrativa in Italia non dovranno più indicare nella dichiarazione dei redditi l’indirizzo dell’eventuale stabile organizzazione e, in ogni caso, le generalità e l’indirizzo in Italia di un rappresentante per i rapporti tributari. Si tratta, infatti, di dati già in possesso dell’Amministrazione finanziaria.

E’ stata, altresì, modificata la disciplina della comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati contenuti nella dichiarazione di intento relativa alle operazioni Iva non imponibili, effettuate da soggetti qualificati come esportatori abituali. In base alle nuove regole, ora è l’esportatore che deve tramettere telematicamente la dichiarazione di intento all’Agenzia delle Entrate, per poi consegnare al fornitore, o in Dogana, la dichiarazione di intento medesima e la relativa ricevuta di presentazione all’Agenzia delle Entrate. Il fornitore dovrà verificare l’avvenuta trasmissione all’Agenzia prima di effettuare l’operazione, pena l’applicazione delle sanzioni.

Nella Circolare, è precisato che il riscontro suddetto potrà essere effettuato in due modi. Tutti gli operatori potranno da subito accedere alla funzione disponibile sul sito web dell’Agenzia delle Entrate nella quale, inserendo il codice fiscale del cedente/prestatore, del cessionario/committente e il numero di protocollo della ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia, potranno effettuare tale riscontro telematico.

Inoltre, a breve, i soggetti abilitati ai servizi Entratel o Fisconline potranno verificare nel proprio cassetto fiscale l’avvenuta presentazione della dichiarazione di intento da parte del cessionario/committente, insieme alla ricevuta telematica.

Infine, il fornitore dovrà riepilogare i dati delle dichiarazioni di intento ricevute nella dichiarazione Iva annuale.

Novità sono state introdotte anche per quanto riguarda la comunicazione delle operazioni con i Paesi black list. Ora, i dati relativi ai rapporti con i Paesi black list dovranno essere forniti con cadenza annuale e soltanto in caso di valore complessivo annuale delle operazioni superiore a 10.000 Euro.

Riguardo, poi, alle operazioni intracomunitarie, la nuova normativa prevede che i soggetti interessati ad effettuare tali operazioni ottengono l’iscrizione alla banca dati VIES al momento stesso dell’attribuzione della partita Iva o, se la volontà di effettuare operazioni intracomunitarie è manifestata successivamente, al momento nel quale tale volontà è manifestata. In particolare, per i soggetti già titolari di partita Iva, la richiesta di inclusione nella banca dati VIES potrà avvenire esclusivamente per via telematica, tramite i servizi disponibili sul sito web dell’Agenzia delle Entrate, e, come detto, l’inclusione avverrà immediatamente.

La nuova normativa prevede, inoltre, come ragione di esclusione dalla banca dati VIES, previo invio di apposita comunicazione all’interessato, la mancata presentazione di elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie per quattro trimestri consecutivi.

Nella Circolare, l’Agenzia delle Entrate ha illustrato anche le modifiche introdotte riguardo alla semplificazione degli elenchi Intrastat relativi alle prestazioni di servizi generiche ed ai termini di presentazione della denuncia dei premi incassati dalle imprese estere di assicurazione che operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi.

Il quinto capitolo della Circolare riguarda le disposizioni volte all’eliminazione di diversi adempimenti superflui.

Il sesto capitolo, infine, è dedicato ad alcune semplificazioni e coordinamenti normativi. In questo capitolo, sono esaminate, ad esempio, le nuove misure previste riguardo al regime di detrazione Iva forfettaria delle sponsorizzazioni.

Inoltre, un paragrafo riguarda l’adeguamento del valore di riferimento degli omaggi nell’ambito della disciplina Iva delle spese di rappresentanza alla relativa disciplina riferita alle imposte sui redditi. In particolare, il legislatore ha adottato, anche ai fini dell’Iva, il limite di 50 Euro già previsto ai fini della deducibilità dal reddito d’impresa dei costi sostenuti per le spese di rappresentanza.

Due paragrafi dell’ultimo capitolo riguardano, poi, l’intervento normativo in materia di rettifica Iva dei crediti non riscossi e relativo al regime fiscale dei beni confiscati.

Ulteriori chiarimenti sono stati forniti dall’Agenzia delle Entrate riguardo alla modifica introdotta in merito alla definizione di “prima casa”. In particolare, l’aliquota Iva del 4 % trova applicazione, ora, agli atti di trasferimento o di costituzione di diritti reali aventi ad oggetto case di abitazione classificate o classificabili in categorie catastali diverse dalle categorie A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli e palazzi di eminenti presi artistici e storici). L’applicazione dell’agevolazione Iva prevista per la “prima casa”, quindi, è ora vincolata alla categoria catastale dell’immobile, e non più alla verifica delle caratteristiche che, in base al Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 1969, contraddistinguono gli immobili “di lusso”.

A seguito dell’intervento normativo, pertanto, la nozione di “prima casa” rilevante ai fini dell’applicazione dell’aliquota Iva del 4 % è stata allineata alla definizione prevista dalla disciplina delle agevolazioni in materia di imposta di registro.

L’Agenzia delle Entrate, nella Circolare del 30 dicembre 2014, si è occupata anche delle nuove regole relative ai requisiti per ottenere l’autorizzazione allo svolgimento dell’attività di assistenza fiscale da parte delle società che intendono svolgere tale attività e dei Centri autorizzati di assistenza fiscale. In particolare, soprattutto alla luce delle nuove responsabilità a carico degli intermediari nel processo di verifica dei modelli 730, sono stati introdotti dal nuovo Decreto dei requisiti più stringenti per lo svolgimento dell’attività di assistenza fiscale. Inoltre, per garantire adeguati livelli di servizio, sono stati previsti degli obblighi specifici in capo ai soggetti autorizzati, come l’obbligo di presentazione all’Amministrazione finanziaria di una relazione tecnica sull’attività svolta nell’anno precedente.

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