Nuovi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate riguardo alla definizione agevolata delle controversie tributarie.
Il quesito sottoposto all’esame dell’Agenzia delle Entrate riguarda l’applicabilità della disciplina della definizione agevolata prevista dalla Legge di Bilancio per il 2023 alle sole controversie nelle quali l’Agenzia delle Entrate sia parte del giudizio al momento dell’entrata in vigore della Legge stessa. Oppure è sufficiente che l’Agenzia delle Entrate diventi parte del giudizio entro la data nella quale viene presentata la domanda di definizione agevolata?
L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 306 del 24 aprile 2023, ha richiamato alcuni documenti di prassi con i quali sono stati chiariti diversi aspetti della disciplina delle misure della cosiddetta “tregua fiscale”. Da tali documenti di prassi, emerge, in particolare, che per identificare le controversie che possono essere oggetto di definizione agevolata occorre fare riferimento alla nozione di parte in senso formale. E’ necessario, pertanto, che, alla data del 1° gennaio 2023 (data di entrata in vigore della Legge di Bilancio per il 2023), l’Agenzia delle Entrate sia parte processuale in quanto destinataria del ricorso o intervenuta nel giudizio, volontariamente o perché chiamata in causa.
Nel caso presentato nell’istanza di interpello, il ricorso introduttivo della controversia tributaria per la quale viene richiesta la definizione agevolata era stato notificato al solo agente della riscossione e, alla data del 1° gennaio 2023, l’Agenzia delle Entrate non era parte del giudizio, né chiamata in causa, ma sarebbe intervenuta solo successivamente.
Pertanto, le disposizioni che regolano la definizione agevolata delle controversie tributarie, previste dalla Legge di Bilancio per il 2023, non possono trovare applicazione.