La Corte di Cassazione, nella Sentenza n. 3129 del 12 febbraio 2013, ha riconosciuto la fondatezza del ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate, così confermando la legittimità della cartella di pagamento che era stata opposta dalla contribuente, sulla base della circostanza che l’iscrizione a ruolo aveva riguardato il reddito percepito dal coniuge codichiarante della contribuente medesima.
L’Agenzia delle Entrate aveva impugnato la decisione di secondo grado in quanto i Giudici d’appello non avevano considerato che la presentazione congiunta della dichiarazione dei redditi da parte dei coniugi non ha effetti soltanto per i redditi dichiarati, ma si estende anche a quelli successivamente accertati a carico del coniuge codichiarante.
La Corte di Cassazione ha dato ragione all’Agenzia delle Entrate. Infatti, secondo la Corte, in virtù dell’articolo 17 della Legge n. 114 del 13 aprile 1977, nel caso in cui i coniugi abbiano presentato dichiarazione congiunta dei redditi, gli accertamenti in rettifica sono effettuati a nome di entrambi, in quanto i coniugi medesimi sono responsabili in solido per il pagamento dell’imposta, soprattasse, pene pecuniarie ed interessi iscritti a ruolo a nome del marito.
Inoltre, la Corte della Cassazione ha ricordato che, secondo la propria giurisprudenza costante, la responsabilità solidale dei coniugi che abbiano presentato dichiarazione congiunta dei redditi per il pagamento dell’imposta, soprattasse, pene pecuniarie ed interessi iscritti a ruolo in nome del marito, vale anche per gli accertamenti dipendenti da comportamenti non riconducili alla sfera volitiva e cognitiva di entrambi, in quanto conseguenti ad atti di accertamento in rettifica condotti esclusivamente nei confronti di uno solo di essi.