I contribuenti che dispongono di documentazione idonea a neutralizzare le sanzioni per i disallineamenti da ibridi devono trasmetterla all’Agenzia delle Entrate entro 20 giorni dalla richiesta.
Decreto per evitare la sanzione di disallineamento da ibridi
Il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 298 del 20 dicembre 2024, definisce i requisiti e i tempi per presentare tale documentazione, necessaria per evitare le penalità derivanti da violazioni delle norme del Dlgs 142/2018 in materia di disallineamenti da ibridi.
Questo decreto si basa sul Dlgs n. 142/2018, che recepisce la direttiva UE 2016/1164, modificata dalla direttiva 2017/952. L’obiettivo è contrastare pratiche di elusione fiscale che compromettono il mercato interno dell’Unione, spesso originate da disallineamenti da ibridi con Paesi terzi. Questi disallineamenti possono comportare:
- doppie deduzioni fiscali in Stati diversi,
- deduzione dei redditi in un Paese senza che siano tassati in un altro (deduzione senza inclusione),
- indebiti crediti d’imposta per tasse pagate all’estero.
Per “ibridi” si intendono accordi o strutture finanziarie caratterizzati da ambiguità giuridiche, come strumenti finanziari ibridi, entità con doppia residenza o trasferimenti finanziari complessi. Le multinazionali spesso usano queste configurazioni per ridurre il carico fiscale complessivo.
Il decreto attua quanto previsto dall’articolo 1, comma 6-bis, del Dlgs 471/1997, che introduce una “penalty protection”. Questa norma prevede l’esclusione delle sanzioni per dichiarazione infedele se, durante controlli o verifiche, il contribuente fornisce documentazione certa che dimostri l’applicazione delle norme contro i disallineamenti da ibridi. Tale documentazione deve essere comunicata all’Amministrazione finanziaria nei modi e tempi stabiliti dal decreto.
Requisiti per la documentazione
Secondo il decreto, la documentazione deve essere redatta in italiano e riguardare ogni periodo d’imposta e soggetto passivo coinvolto. Se predisposta dal “Soggetto passivo designato” (il rappresentante italiano designato dagli altri soggetti passivi del gruppo), deve includere una sezione specifica per ciascun soggetto.
La documentazione deve contenere:
- informazioni sul gruppo multinazionale e sui singoli soggetti passivi coinvolti, seguendo le indicazioni dell’allegato A;
- una procedura operativa descritta nell’allegato B.
La documentazione deve essere firmata digitalmente con marca temporale dal legale rappresentante (o un delegato) e presentata entro i termini per la dichiarazione dei redditi relativa al periodo di riferimento.
Modalità e tempistiche di consegna
La documentazione, da preparare in formato elettronico, deve essere consegnata all’Agenzia delle Entrate entro 20 giorni lavorativi dalla richiesta. Se durante le verifiche emergono esigenze di ulteriori chiarimenti, il contribuente ha 30 giorni lavorativi per fornire informazioni integrative. L’Amministrazione può concedere un’estensione fino a 60 giorni, compatibilmente con i termini di accertamento.