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7 Febbraio 2020

Divisione ereditaria: le regole della tassazione ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale

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L’Agenzia delle Entrate ha affrontato una questione relativa al trattamento fiscale da applicare ad un atto di divisione ereditaria.

L’istante è un Notaio che è stato incaricato di stipulare un atto di divisione ereditaria tra tre eredi, proprietari, ciascuno per un terzo, di un’abitazione con pertinenza e di un terreno agricolo. I tre eredi sono il marito e le figlie della defunta. Gli eredi intendono procedere alla divisione della massa ereditaria con attribuzione alla prima figlia della piena proprietà del terreno; alla seconda figlia del diritto di nuda proprietà dell’immobile ad uso abitativo e della relativa pertinenza; al marito e padre delle due eredi del diritto di usufrutto vitalizio dell’abitazione e della pertinenza.

Il Notaio ha anche precisato che, con questo atto di divisione ereditaria, verranno assegnati ai coeredi quote e diritti immobiliari per un valore pari alle quote spettanti loro di diritto, senza che siano necessari conguagli.

Il quesito posto all’Agenzia delle Entrate riguarda, in particolare, la corretta tassazione, ai fini dell’applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, di tale atto di divisione ereditaria.

Nella Risposta n. 30 del 6 febbraio 2020, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che, per una corretta tassazione ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale dell’atto di divisione ereditaria, occorre considerare se tale atto realizzi un’assegnazione di beni o diritti, per ciascun erede, di valore corrispondente o eccedente il valore spettante secondo la quota di diritto.

Qualora i coeredi abbiano ricevuto il valore delle rispettive quote, trova applicazione l’aliquota propria degli atti di divisione e non l’aliquota degli atti traslativi.

Qualora, invece, il valore della quota ricevuta sia superiore al valore della quota spettante di diritto, l’atto si considera come vendita per la parte eccedente e, pertanto, trova applicazione l’aliquota degli atti traslativi.

Nel caso specifico, il valore dei diritti assegnati corrisponde al valore delle quote di diritto spettanti a ciascun erede. Quindi, deve ritenersi che l’atto di divisione ereditaria deve essere registrato in termine fisso, con l’applicazione dell’aliquota proporzionale dell’1 %, prevista per gli atti di natura dichiarativa.

Inoltre, devono essere corrisposte le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 Euro ciascuna.

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