È stato pubblicato il provvedimento che illustra le modalità per la gestione del domicilio digitale speciale. Le indicazioni fornite non riguardano imprese e professionisti, i cui indirizzi PEC devono essere registrati nell’Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti (Ini-Pec).
Cos’è il domicilio digitale speciale?
Secondo la normativa vigente, il domicilio digitale è un indirizzo elettronico registrato presso un servizio di posta elettronica certificata (PEC) o un servizio elettronico qualificato. Questo indirizzo è utilizzato per ricevere notifiche, comunicazioni e atti dall’Agenzia delle entrate e dall’Agenzia delle entrate-Riscossione, anche se non vi è un obbligo legale di notifica formale.
Nuove funzionalità per la gestione del domicilio digitale speciale
Il provvedimento, firmato il 7 ottobre 2024, introduce una specifica funzionalità online per l’elezione, la modifica e la revoca del domicilio digitale speciale. Questa sarà presto disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate, con la data di attivazione che verrà comunicata sul portale.
Procedura di elezione
- Una volta indicato l’indirizzo PEC scelto, l’Amministrazione invierà un messaggio contenente un codice di validazione all’indirizzo specificato.
- Inserendo il codice nell’area riservata, si confermerà la validità dell’indirizzo e si concluderà la procedura.
Revoca del domicilio digitale
Sarà disponibile un’apposita funzionalità per richiedere la revoca del domicilio digitale eletto.
Conferma dell’indirizzo PEC già comunicato
I soggetti non obbligati a iscrizioni in albi professionali o nel registro delle imprese devono confermare, come domicilio digitale speciale, l’indirizzo PEC già comunicato all’Agenzia. In caso di mancata conferma, l’indirizzo sarà automaticamente revocato.
Non è consentito utilizzare un indirizzo PEC già associato ad un altro utente come domicilio digitale speciale.
Validità delle notifiche
Se un domicilio digitale è eletto su un indirizzo PEC di cui il richiedente non è titolare, le notifiche inviate a tale indirizzo saranno comunque considerate valide. In questi casi, non sarà possibile sollevare eccezioni sulla forma, sulla data di invio o sul ricevimento delle comunicazioni.
Limitazioni per imprese e professionisti
Le imprese e i professionisti, i cui indirizzi PEC devono essere iscritti nell’Ini-Pec, non possono eleggere un domicilio digitale speciale. Questa disposizione è sancita dall’articolo 6-quater del Codice dell’amministrazione digitale (CAD).
Utilizzo del indirizzo digitale speciale
L’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle entrate-Riscossione utilizzeranno questo riferimento digitale speciale per notifiche e comunicazioni, anche se l’utente ha registrato un diverso indirizzo nell’Indice nazionale dei domicili digitali (Inad).
Prospettive future
Un successivo provvedimento, emesso d’intesa con il Dipartimento per la Trasformazione digitale, stabilirà le modalità per trasferire i domicili digitali speciali all’elenco dei domicili digitali di piattaforma diversificati.
Riferimenti normativi
Queste disposizioni si basano sull’articolo 60-ter del DPR n. 600/1973, che consente a determinati soggetti di eleggere un domicilio digitale per ricevere atti e comunicazioni, anche quando la legge non prescrive una notifica formale. Il provvedimento odierno ne definisce le modalità operative.