L’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un quesito in materia di imposta sulle donazioni.
A presentare l’istanza di interpello è un contribuente che, nel 2017, ha ricevuto in donazione dai propri genitori le quote della società di famiglia e, in tale occasione, non ha versato l’imposta sulle donazioni, usufruendo delle agevolazioni previste dal Decreto Legislativo n. 346 del 1990 (Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni) riguardo ai trasferimenti in favore di discendenti con i quali si acquisisce il controllo della società ex art. 2359 del Codice Civile e ci si impegna a continuare l’attività per almeno cinque anni.
Ora l’istante riceverà in donazione dalla madre un immobile con pertinenze. Il quesito riguarda l’applicabilità o meno dell’imposta sulle donazioni a questo secondo atto di donazione, tenendo conto della franchigia di un milione di Euro di valore prevista per gli atti di liberalità tra parenti in linea retta. La franchigia è la soglia entro la quale non è dovuta l’imposta sulle donazioni.
Secondo l’istante, la nuova donazione non è soggetta all’imposta dal momento che l’atto di donazione delle quote sociali non ha eroso la suddetta franchigia di un milione di Euro, essendo stato registrato gratuitamente.
L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 571 del 30 agosto 2021, ha, in primo luogo, ricordato la regola secondo la quale il valore globale dei beni e dei diritti oggetto della donazione è maggiorato di un importo pari al valore complessivo di tutte le donazioni, anteriormente fatte dal donante al donatario, escluse quelle registrate gratuitamente o con pagamento dell’imposta in misura fissa in base agli articoli 55 e 59 del Testo Unico dell’imposta sulle successioni e donazioni.
Secondo quanto evidenziato dall’Agenzia delle Entrate, occorre stabilire se il trasferimento delle quote sociali effettuato dai genitori in favore dei discendenti che non risulta soggetto all’imposta di donazione rientri o meno in una delle ipotesi di deroga a tale regola sulla determinazione del valore dell’oggetto della donazione ai fini della franchigia.
L’articolo 55 del Testo Unico dell’imposta sulle successioni e donazioni stabilisce che sono registrati gratuitamente gli atti che hanno ad oggetto i trasferimenti indicati all’articolo 3 del medesimo Testo Unico e tra questi trasferimenti vi rientrano quelli delle quote sociali descritti nell’istanza di interpello. Dal momento che, come detto, le donazioni effettuate in precedenza dal medesimo donante al medesimo donatario e registrate gratuitamente in base all’articolo 55 del Testo Unico non rilevano ai fini della determinazione del valore complessivo dei beni e diritti oggetto della nuova donazione, il primo atto di donazione del quale l’istante è stato beneficiario non dovrà essere preso in considerazione in questo ambito.
In conclusione, la donazione effettuata dai genitori all’istante delle quote della società di famiglia non determina effetti pregiudizievoli sull’importo della franchigia di un milione di Euro prevista per i parenti in linea retta, riducendone l’ammontare.