Con la Risoluzione n. 65 del 30 novembre 2021, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo da inserire nel modello F24 per utilizzare in compensazione il credito d’imposta in favore dei soggetti esercenti attività d’impresa che operano nell’ambito dell’industria tessile e della moda (cosiddetto “Tax credit tessile”).
Ricordiamo che si tratta di un credito d’imposta introdotto con il Decreto “Rilancio” del maggio del 2020. E’ stato stabilito che l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta risultante dall’ultima comunicazione validamente presentata, in assenza di successiva rinuncia, moltiplicato per la percentuale del 64,2944 %, determinata con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 26 novembre 2021. Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d’imposta fruibile tramite il proprio “Cassetto Fiscale” accessibile dall’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate.
Il codice tributo che è stato istituito è il codice “6953“. Tale codice deve essere inserito nel modello F24 nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna degli “importi a credito compensati” o, nel caso in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna degli “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” deve essere inserito l’anno nel quale è stato riconosciuto il credito d’imposta.
Con la Risoluzione n. 66 sempre del 30 novembre 2021, l’Agenzia delle Entrate ha provveduto a sopprimere il codice tributo “6943” che era stato introdotto dallo stesso Decreto “Rilancio” per utilizzare in compensazione il credito d’imposta per il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni. Tale credito d’imposta era utilizzabile entro la data del 30 novembre 2021.