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2 Luglio 2021
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Ecobonus per acquisto veicoli elettrici o ibridi: definite le modalità del credito d’imposta.

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Con un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 giugno 2021, sono state definite le modalità di utilizzo del credito d’imposta previsto dalla Legge di Bilancio per il 2019 in riferimento all’incentivo per la mobilità sostenibile.

Il credito d’imposta in questione sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione in un modello F24 che dovrà essere presentato tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Non sono previsti limiti e restrizioni all’utilizzo in compensazione di tale credito per il versamento di tributi e contributi, come l’Irap, l’Iva, i contributi previdenziali, i premi Inail.

Nel Provvedimento medesimo, sono delineate le caratteristiche del credito d’imposta ed è ricordato l’ambito entro il quale è riconosciuto. La Legge di Bilancio per il 2019 ha introdotto un contributo per coloro che acquistano ed immatricolano in Italia un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica, nelle categorie da L1 a L7 (ciclomotori e motocicli), secondo le modalità indicate in tale disciplina. Il contributo è corrisposto dal venditore mediante la compensazione con il prezzo di vendita.

Il Decreto “Sostegni” del marzo del 2021 ha, poi, modificato in parte la normativa in materia prevedendo che le imprese costruttrici o importatrici del nuovo veicolo rimborsano al venditore l’importo del contributo e recuperano tale importo sotto forma di credito d’imposta, appunto, da utilizzare in compensazione senza applicazione di limitazioni.

Per quanto non espressamente previsto dal nuovo Provvedimento, si rinvia alle disposizioni contenute nel Decreto adottato dal Ministro dello Sviluppo Economico il 20 marzo 2019 di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e con il Ministro dell’Economia e delle Finanze. Sono confermate anche le istruzioni fornite con la Risoluzione del 23 settembre 2019 e l’utilizzo del codice tributo istituito con tale Risoluzione.

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