Il quesito sottoposto all’esame dell’Agenzia delle Entrate riguarda l’applicabilità della cosiddetta “ecotassa” ad un’autovettura acquistata ed immatricolata in Germania.
E’ lo stesso contribuente istante a richiamare la Legge di Bilancio per il 2019 nella parte in cui prevede che chiunque acquisti, anche in locazione finanziaria, ed immatricoli in Italia un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica è tenuto al pagamento di un’imposta parametrata al numero di grammi di biossido di carbonio emessi per km che eccedono la soglia dei 160 grammi al km. L’imposta in questione è dovuta anche da chi immatricola in Italia un veicolo di categoria M1 già immatricolato in un altro Stato.
A tal proposito, l’istante ha evidenziato che se l’acquisto avviene in Italia, l’imposta è dovuta soltanto per un veicolo nuovo che deve essere immatricolato, mentre se l’acquisto dell’autovettura avviene all’estero, l’imposta si paga anche se il veicolo è già stato immatricolato. Dal momento che, in questo modo, vi sarebbe un trattamento discriminatorio in contrasto con il principio della libera circolazione dei beni all’interno dell’Unione Europea, il contribuente istante ha sostenuto che tali regole debbano trovare applicazione nel solo caso in cui l’acquisto estero sia avvenuto in uno Stato che non faccia parte dell’Unione Europea. Non troverebbero applicazione, invece, nel caso in cui il veicolo già immatricolato sia stato acquistato in un Paese dell’Unione Europea, come è avvenuto nel caso descritto nell’istanza di interpello (acquisto in Germania).
L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 166 del 9 marzo 2021, ha evidenziato che la normativa in materia è costruita in modo tale da disincentivare l’acquisto di ulteriori veicoli inquinanti. In particolare, il legislatore ha voluto disincentivare la circolazione sul territorio italiano di ulteriori veicoli inquinanti rispetto a quelli già in circolazione alla data del 1° marzo 2019. Quindi, il presupposto per l’applicazione dell’imposta è che sia stato acquistato ed immatricolato, nel periodo di riferimento, un veicolo di categoria M1. Al contrario, l’imposta in questione non trova applicazione nel caso di veicoli di categoria M1 che, alla data del 1° marzo 2019, già circolavano in Italia, in quanto già immatricolati.
A tal proposito, l’Agenzia delle Entrate ha richiamato la disposizione del Codice della Strada secondo la quale la circolazione di un veicolo sul territorio italiano è comprovata dalla sua immatricolazione presso il Dipartimento per i trasporti terrestri. In più, è vietato a chi ha stabilito la propria residenza in Italia da oltre 60 giorni circolare con un veicolo immatricolato all’estero.
Quindi, la formalità dell’immatricolazione è una condizione necessaria per permettere ad un’autovettura di circolare, senza limitazioni temporali, in Italia.
Pertanto, la conclusione espressa dall’Agenzia delle Entrate è che l’imposta dell’ecotassa sia dovuta anche nel caso rappresentato nell’istanza di interpello e che tale soluzione non determini alcun contrasto con il principio di libera circolazione dei beni nell’Unione Europea in quanto risponde alla finalità disincentivante di carattere generale perseguita dall’imposta dell’ecotassa.