Con un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 1° luglio 2020, sono state definite le modalità di attuazione delle disposizioni del “Decreto Rilancio” che prevedono la cessione di alcuni crediti d’imposta riconosciuti in occasione dell’emergenza Coronavirus.
Il Provvedimento riguarda, in particolare:
- il credito d’imposta per botteghe e negozi riconosciuto dal Decreto “Cura Italia” del 17 marzo 2020;
- il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo riconosciuto dal “Decreto Rilancio” del 19 maggio 2020.
Nel Provvedimento del 1° luglio 2020 è precisato che, con successivi Provvedimenti, verranno definite le modalità relative alla comunicazione della cessione anche dei crediti d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione, anch’essi introdotti con il “Decreto Rilancio”.
La cessione può essere effettuata dai soggetti che hanno maturato i crediti d’imposta e può essere anche parziale e può avvenire anche in favore di istituti di credito ed altri intermediari finanziari.
La comunicazione dell’avvenuta cessione del credito d’imposta deve essere effettuata all’Agenzia delle Entrate nel periodo compreso tra il 13 luglio 2020 ed il 31 dicembre 2021, direttamente dai soggetti che hanno maturato il credito. Devono essere utilizzate per la comunicazione le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate. Le modalità per effettuare tale comunicazione tramite l’intervento di un intermediario verranno definite in un secondo momento.
La comunicazione deve essere redatta secondo il modello allegato al Provvedimento e deve contenere necessariamente:
- il codice fiscale del soggetto cedente che ha maturato il credito d’imposta;
- la tipologia di credito d’imposta ceduto ed il tipo di contratto al quale si riferisce (nel caso di credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo);
- l’ammontare del credito d’imposta maturato ed il periodo al quale si riferisce;
- l’importo del credito d’imposta ceduto;
- gli estremi di registrazione del contratto in relazione al quale è maturato il credito d’imposta;
- il codice fiscale del cessionario o dei cessionari, con la specifica dell’importo del credito ceduto ad ognuno di essi;
- la data in cui è avvenuta la cessione del credito.
Coloro ai quali sono ceduti i crediti d’imposta potranno utilizzarli con le stesse modalità con le quali avrebbero potuto essere utilizzati dai cedenti. In particolare, qualora i cessionari intendano utilizzare i crediti d’imposta in compensazione nel modello F24:
- il modello F24 dovrà essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate;
- l’importo del credito utilizzato in compensazione non dovrà essere superiore all’ammontare disponibile. Altrimenti, il modello F24 verrà scartato e lo scarto verrà comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite un’apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate;
- con una successiva Risoluzione saranno istituiti i codici tributo e saranno impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24.
Inoltre, i crediti d’imposta ceduti possono essere utilizzati in compensazione nel modello F24 dal giorno lavorativo successivo alla comunicazione della cessione, previa accettazione che dovrà essere comunicata dal cessionario attraverso le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate.
E’ anche precisato che la quota dei crediti d’imposta ceduti che non venisse utilizzata entro il 31 dicembre dell’anno nel quale è stata comunicata la cessione non può essere utilizzata negli anni successivi, né richiesta a rimborso o ulteriormente ceduta.
E’ riconosciuta anche la possibilità ai cessionari, entro il 31 dicembre dell’anno nel quale è stata comunicata la prima cessione, di cedere ulteriormente i crediti d’imposta in favore di altri soggetti, in alternativa all’utilizzo diretto. Anche in questo caso, il soggetto cedente dovrà comunicare la cessione mediante le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate.
Il successivo cessionario potrà utilizzare i crediti d’imposta secondo gli stessi termini, modalità e condizioni applicabili al cedente, dopo aver accettato la cessione ed avere comunicato tale accettazione all’Agenzia delle Entrate sempre attraverso le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito web dell’Agenzia medesima.