Nella Circolare n. 15 del 13 giugno 2020, l’Agenzia delle Entrate ha fornito diversi chiarimenti importanti riguardo alla fruizione del contributo a fondo perduto previsto dal “Decreto Rilancio”. Il contributo è erogato direttamente dall’Agenzia delle Entrate ed è destinato a coloro che sono stati colpiti dall’emergenza Coronavirus.
In particolare, il contributo a fondo perduto riguarda i soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario che sono titolari di partita Iva e che hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a cinque milioni di Euro nel 2019.
Nel primo paragrafo della Circolare sono trattate le questioni relative all’ambito soggettivo di applicazione del contributo in questione. La misura è rivolta a:
- gli imprenditori individuali, le società in nome collettivo ed in accomandita semplice che producono reddito d’impresa, indipendentemente dal regime contabile adottato;
- i soggetti che producono reddito agrario, anche qualora producano reddito d’impresa;
- gli enti e le società indicati all’articolo 73, comma 1, lettere a) e b) del TUIR;
- le stabili organizzazioni di soggetti non residenti;
- gli enti non commerciali che esercitano, in via non prevalente o esclusiva, un’attività in regime d’impresa, compresi gli enti del Terzo Settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti;
- le persone fisiche e le associazioni che esercitano arti e professioni, producendo reddito di lavoro autonomo.
Possono beneficiare del contributo anche le società tra professionisti ed i soggetti in regime forfetario.
Sono, invece, esclusi dalla misura in questione gli organi e le amministrazioni dello Stato; gli intermediari finanziari, le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione non finanziaria ed assimilati; gli enti e le persone fisiche che producono redditi non inclusi tra quelli d’impresa e agrari, come coloro che svolgono attività commerciali non esercitate abitualmente. Sono esclusi anche gli esercenti arti e professioni iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.
Sono, inoltre, esclusi dall’ambito di applicazione del contributo a fondo perduto, in modo tale da non determinare una sovrapposizione con le agevolazioni previste dal Decreto “Cura Italia”, i liberi professionisti con partita Iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 che sono iscritti alla Gestione separata Inps, così come i collaboratori coordinati e continuativi con partita Iva attiva alla stessa data anch’essi iscritti alla Gestione separata Inps. La medesima esclusione vale per i lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati nel 2019 al Fondo e che abbiano prodotto nello stesso anno un reddito non superiore a 50.000 Euro.
Il contributo, infine, non spetta ai soggetti i cui redditi siano riconducibili esclusivamente alla condizione di lavoratori dipendenti. Questo vuol dire che le persone fisiche che esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo e, allo stesso tempo, sono lavoratori dipendenti, possono fruire del contributo a fondo perduto in riferimento alle attività d’impresa e di lavoro autonomo. Le stesse considerazioni valgono qualora il soggetto che esercita attività d’impresa o di lavoro autonomo abbia anche la condizione di pensionato.
Il contributo è destinato al singolo contribuente, a prescindere dalla circostanza che eserciti contestualmente più attività ammissibili alla fruizione del contributo.
Il secondo paragrafo della Circolare riguarda i requisiti di ammissione al contributo. Le condizioni per accedere alla misura sono essenzialmente due:
- l’ammontare dei ricavi o dei compensi, nel 2019, non deve essere superiore a cinque milioni di Euro;
- l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile del 2020 deve essere inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile del 2019. Deve esserci stata, quindi, una riduzione del fatturato.
Alcune specifiche indicazioni sono fornite riguardo ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019. Questi soggetti hanno diritto alla fruizione del contributo per un importo almeno pari a 1.000 Euro per le persone fisiche ed a 2.000 Euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche (soglia minima).
I soggetti che hanno iniziato l’attività dal 1° gennaio 2019 e che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nei Comuni che già versavano in uno stato di emergenza per eventi calamitosi prima dell’insorgenza del Coronavirus potranno beneficiare del contributo a fondo perduto senza che sia necessario verificare la condizione della riduzione del fatturato.
Il terzo paragrafo della Circolare riguarda le modalità di calcolo del contributo. La regola vuole che l’ammontare del contributo sia determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile del 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile del 2019. La percentuale dipende dai ricavi o compensi conseguiti nel 2019 e varia tra il 20 %, il 15 % ed il 10 %. E’ prevista, come anticipato, una soglia minima di 1.000 Euro per le persone fisiche e di 2.000 Euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Questo importo minimo riguarda, ad esempio, coloro che hanno aperto l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 e che non avevano conseguito ricavi nel 2019.
Il quarto paragrafo della Circolare è dedicato alle questioni relative alla natura del contributo ed al concorso alla formazione del reddito. Il contributo è contabilmente un contributo in conto esercizio. Non concorre alla formazione del reddito imponibile delle imposte sui redditi ed alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell’Irap. Inoltre, non incide sul calcolo degli interessi passivi deducibili e non incide sulla deducibilità dei costi diversi dagli interessi passivi. Il contributo non è assoggettato alla ritenuta a titolo d’acconto.
Riguardo alle modalità di fruizione del contributo (paragrafo quinto), per ottenere il contributo in questione è necessario presentare un’apposita istanza all’Agenzia delle Entrate esclusivamente in via telematica. L’istanza deve essere presentata, anche mediante un intermediario, entro 60 giorni dall’avvio della procedura telematica.
Nel caso di contributo di importo superiore a 150.000 Euro, il modello dell’istanza deve essere firmato digitalmente dal richiedente ed inviato esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata, unitamente ad una autocertificazione dalla quale risulti che il soggetto richiedente e tutti i soggetti ad esso collegati tenuti a verifica non si trovino nelle condizioni ostative previste dall’articolo 67 del Decreto Legislativo n. 159 del 2011 in materia di antimafia.
Sono fornite indicazioni anche riguardo alla possibilità di rinuncia al contributo prima che venga accreditato o di regolarizzazione spontanea mediante restituzione del contributo percepito.
Infine, il sesto ed il settimo paragrafo della Circolare sono dedicati, rispettivamente, ai poteri di controllo dell’Amministrazione finanziaria ed alla compatibilità con il Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’emergenza attuale del Coronavirus.