L’Agenzia delle Entrate con una nuova Circolare (la Circolare n. 22 del 21 luglio 2020) ha fornito ulteriori chiarimenti riguardo alla fruizione del contributo a fondo perduto previsto dal “Decreto Rilancio”.
Ricordiamo che con il Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 (cosiddetto “Decreto Rilancio”) è stato introdotto un contributo a fondo perduto che viene erogato direttamente dall’Agenzia delle Entrate in favore dei soggetti colpiti dall’emergenza Coronavirus. In una Circolare del 13 giugno 2020 erano stati forniti i primi chiarimenti in materia.
In questa Circolare di luglio, sono forniti ulteriori indicazioni nella forma di risposte a quesiti.
Dopo un primo paragrafo con le premesse, vi è un secondo paragrafo dedicato alle risposte relative all’ambito soggettivo di applicazione della misura. Qui, è, ad esempio, chiarito che il contributo spetta ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019, a prescindere dal requisito della riduzione del fatturato, nel senso che spetta ai soggetti per i quali la data di apertura della partita Iva coincide o è successiva a tale data, a prescindere dalla data di effettivo inizio dell’attività.
Tra i beneficiari del contributo vi sono i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo con partita Iva che non abbiano, però, diritto alla percezione delle indennità previste dal Decreto “Cura Italia” (indennità di 600 Euro per il mese di marzo) e che non siano esercenti arti e professioni iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria. L’esclusione riguarda anche i soggetti che fruiscono dell’indennità di 1.000 Euro prevista per il mese di maggio dal “Decreto Rilancio”.
L’Agenzia delle Entrate ha, altresì, precisato che possono accedere al contributo a fondo perduto anche le Associazioni di Promozione Sociale che determinano il reddito ai sensi della Legge n. 398 del 1991. Nella determinazione dei ricavi conseguiti ai fini dell’applicazione del contributo, si prenderanno in considerazione i soli ricavi con rilevanza ai fini Ires con esclusione, quindi, dei proventi che non sono conseguiti nell’esercizio dell’attività commerciale. Le Associazioni di Promozione Sociale dovranno, pertanto, verificare, avendo riguardo esclusivamente alla parte relativa all’attività commerciale, di non aver conseguito nel 2019 ricavi in misura superiore a 5 milioni di Euro e di aver avuto un fatturato nel mese di aprile del 2020 inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato del mese di aprile del 2019.
Non possono fruire del contributo coloro che hanno conseguito un fatturato pari a zero sia nel mese di aprile del 2019, sia nel mese di aprile del 2020, anche se si tratta di attività a carattere stagionale, perché non risulta soddisfatto il requisito della riduzione del fatturato.
Sono esclusi dal contributo anche gli studi associati composti da professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, in quanto non hanno una propria autonomia giuridica rispetto ai singoli soggetti che ne fanno parte.
Il terzo paragrafo della Circolare è dedicato alle questioni riguardanti i requisiti di accesso al contributo, mentre nel quarto paragrafo sono inseriti i quesiti relativi specificamente alla verifica della riduzione del fatturato.
Infine, vi è un quinto paragrafo dedicato ad altri quesiti. In questo paragrafo della Circolare è, ad esempio, ricordato che la normativa in materia prevede che possono fruire del contributo, anche in assenza del calo del fatturato, i soggetti che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di Comuni colpiti da un evento calamitoso i cui stati di emergenza erano ancora in atto quando è stato dichiarato lo stato di emergenza per il Coronavirus (31 gennaio 2020). L’elenco dei Comuni inserito nelle istruzioni per la compilazione della domanda di fruizione del contributo non è tassativo.
Ulteriori chiarimenti sono forniti riguardo alle modalità di restituzione del contributo. Inoltre, viene ricordato che anche gli eredi che continuano l’attività per conto del soggetto deceduto possono presentare l’istanza per accedere al contributo a fondo perduto dal 25 giugno 2020 e non oltre il 24 agosto 2020. Possono fruire del contributo anche le società di fatto attraverso le quali gli eredi realizzano la prosecuzione dell’attività. L’ammontare del contributo a fondo perduto sarà riconosciuto per un importo non inferiore a 2.000 Euro, trattandosi di soggetti diversi dalle persone fisiche.