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12 Marzo 2021

Enc che svolge occasionalmente attività commerciale: sì al credito d’imposta per i canoni di locazione

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L’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un quesito riguardante il credito d’imposta previsto dal Decreto “Rilancio” con riferimento ai canoni di locazione corrisposti da un ente non commerciale.

L’ente istante è un ente non commerciale senza partita Iva. Si tratta di un’associazione che opera senza scopo di lucro. L’associazione trae principalmente i suoi proventi dalle quote associative e dalle attività a carattere istituzionale, per un importo annuale complessivo superiore ai cinque milioni di Euro, mentre svolge solo occasionalmente attività commerciali finalizzate agli scopi istituzionali dalle quali ricava importi non significativi che sono dichiarati, ai fini Ires, come redditi diversi.

L’attività dell’associazione istante, inoltre, è svolta in immobili situati in tutto il territorio nazionale per i quali versa canoni di locazione a seguito della ricezione di fatture gravate da Iva.

Il quesito sottoposto all’Agenzia delle Entrate riguarda la possibilità per l’associazione istante di beneficiare del credito d’imposta previsto dal Decreto “Rilancio” del maggio del 2020 in riferimento ai canoni di locazione versati per immobili ad uso non abitativo. L’istante ha richiesto specificamente se debba considerare il limite dei cinque milioni di Euro.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 160 dell’8 marzo 2021, ha ricordato che il Decreto “Rilancio” ha introdotto un credito d’imposta per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a cinque milioni di Euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore dello stesso Decreto “Rilancio”, che versano un canone di locazione, di leasing o di concessione per immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.

Il credito d’imposta in questione può essere concesso anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing e di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale.

Possono fruire di tale credito d’imposta anche gli enti non commerciali che svolgono, oltre all’attività istituzionale, anche un’attività commerciale, in modo non prevalente o esclusivo.

Esclusa, invece, l’applicazione dell’agevolazione in favore degli enti che esercitano in via prevalente o esclusiva un’attività in regime di impresa. Qualora l’attività in regime d’impresa determini per l’ente non commerciale ricavi per un ammontare superiore al limite di cinque milioni di Euro, nel periodo d’imposta precedente, l’ente stesso non potrà fruire del credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo.

Ai fini della determinazione del limite dei cinque milioni di Euro, per gli enti non commerciali, devono essere considerati soltanto i ricavi con rilevanza ai fini Ires. Sono, quindi, esclusi i ricavi derivanti dalle attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali.

Per gli enti non commerciali che svolgono attività commerciale non prevalente, inoltre, la soglia dei ricavi e compensi deve essere determinata per ciascuna tipologia di soggetto tenendo conto delle proprie specifiche regole di determinazione del reddito.

Da evidenziare, altresì, che per gli enti non commerciali che svolgono solo occasionalmente attività commerciale e che, quindi, non sono titolari di partita Iva, il credito d’imposta in questione deve essere determinato considerando l’importo dell’affitto al lordo dell’Iva, dal momento che l’imposta rappresenta per l’ente non commerciale un costo che va ad incrementare il canone di locazione.

La conclusione espressa dall’Agenzia delle Entrate con riferimento al caso specifico è che l’associazione istante potrà beneficiare per i canoni di locazione relativi agli immobili adibiti a sede istituzionale del credito d’imposta previsto dal Decreto “Rilancio” del maggio del 2020, considerando l’importo complessivo corrisposto al lordo dell’Iva dovuta.

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