Importanti errori sono stati individuati nei crediti ceduti, e il processo di trasferimento dei fondi avviene tramite il modulo F24 entro il 29 settembre 2023. Il venditore deve restituire il credito che non spetta al beneficiario e, per evitare sanzioni. Deve mantenere la documentazione che dimostra che il beneficiario non ha ancora compensato il credito alla data della restituzione. Si tratta di una rappresentazione generica illustrativa.
Nel caso in cui il venditore, a seguito di lavori edilizi che hanno generato un credito d’imposta, rilevi errori nei crediti ceduti e l’istituto di credito beneficiario non possa annullare l’accettazione del bonus. spetta al venditore effettuare la restituzione delle somme tramite il modulo F24, con sanzioni e interessi, al fine di “ricostruire” il credito disponibile per il beneficiario. Questo è il riassunto della risposta fornita dall’Agenzia con il numero 440 del 28 settembre 2023.
La parte richiedente specifica che, a seguito di irregolarità riscontrate nella certificazione da parte del tecnico, è stato necessario annullare la prima certificazione e sostituirla con una nuova. Dato che, a seguito di questa correzione, sono emersi crediti che non spettano, la parte richiedente chiede come correggere l’errore commesso. È importante notare che non può seguire le istruzioni fornite nella circolare n. 33/2022 poiché la banca beneficiaria non può annullare l’accettazione dei crediti derivanti da comunicazioni di cessione errate, riducendo così il limite del credito compensabile a sua disposizione.
Errori crediti ceduti: approfondimenti
L’Agenzia, dopo aver fornito una panoramica delle normative relative al Superbonus e alle detrazioni, afferma che in caso di errori che influiscono su elementi fondamentali della detrazione. È possibile annullare, su richiesta delle parti, l’accettazione dei crediti derivanti da comunicazioni di cessione non corrette. Con l’annullamento, il limite del credito compensabile per il beneficiario viene ridotto di conseguenza (come indicato nella circolare n. 33/2022).
L’ente fiscale provvede a recuperare l’importo se accerta che non sussistono i requisiti necessari per ottenere la detrazione d’imposta. La circolare n. 23/2022 ha specificato che “i crediti illegittimamente compensati sono soggetti a recupero in base alle disposizioni dell’articolo 121 del decreto Rilancio, con la possibilità di ravvedimento ex articolo 13 del d.lgs. n. 47 del 1997”.
Inoltre, l’interpello chiarisce che l’Agenzia non è coinvolta nella relazione di natura privata tra il venditore e il beneficiario. Pertanto, l’Agenzia non può sostituire il beneficiario nel processo di accettazione o intervenire unilateralmente per annullare le comunicazioni relative alle opzioni. Una volta che i crediti sono stati messi a disposizione del beneficiario. In assenza di coinvolgimento del beneficiario nella violazione, è compito esclusivo del venditore, beneficiario della detrazione fiscale, restituire, utilizzando il modulo F24, il credito erroneamente utilizzato. In compensazione dal beneficiario, oltre agli interessi a partire dalla data della compensazione e a una sanzione ridotta, conformemente al concetto di ravvedimento operoso.
Riversamento tramite F24 degli errori sui crediti
Di conseguenza, il venditore deve coordinarsi con il beneficiario per verificare se i crediti ceduti sono stati effettivamente utilizzati in compensazione. Se questo non è ancora avvenuto, il venditore deve intervenire per evitare tale utilizzo, comunicando sia al beneficiario che all’Amministrazione finanziaria che il credito ceduto non sussiste, totale o parzialmente.
Nel caso specifico, la parte richiedente segnala che il credito non è stato utilizzato in compensazione. Ma l’errore non può essere corretto poiché la banca beneficiaria rifiuta di annullare l’accettazione.
Data l’estraneità dell’amministrazione al rapporto privato tra le parti e l’impossibilità di intervenire per annullare le comunicazioni relative alle opzioni. L’Agenzia precisa che è comunque possibile restituire l’importo della detrazione errata al fine di “ricostruire” il credito disponibile per il beneficiario. In tal caso, non saranno applicate sanzioni o interessi, a condizione che sia possibile dimostrare che il credito ceduto non è ancora stato utilizzato alla data della restituzione. Altrimenti, per rimediare alla violazione, saranno necessari anche il pagamento di interessi e sanzioni.
Pertanto, nell’ambito di questo caso specifico, è nell’interesse della parte richiedente, al fine di beneficiare dell’esenzione dalle sanzioni. Recuperare e conservare prove che dimostrino che il credito ceduto non è stato ancora utilizzato alla data della restituzione, da effettuare tramite il modulo F24. Indicando il codice tributo 6921 e dichiarando gli importi dovuti nella sezione “Erario” nella colonna “Importi a debito versati” (come previsto nella risoluzione n. 83/2020).