L’Agenzia, con la risposta n. 346 del 14 giugno 2023, ha chiarito quanto segue. Le istanze cumulative di rilascio o rinnovo degli attestati di abilitazione per i servizi di scorta tecnica o di segnalazione aggiuntiva nelle competizioni ciclistiche su strada possono essere esentate dall’imposta di bollo. Questa esenzione si applica quando tali istanze sono presentate direttamente da enti del terzo settore o da enti riconosciuti dalla legge.
In base alla normativa vigente, l‘esenzione dall’imposta di bollo è valida per gli atti, documenti, istanze, contratti, copie conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni posti in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus).
Oltre alle Federazioni sportive, enti di promozione sportiva e associazioni e società sportive dilettantistiche senza fini di lucro riconosciute dal Coni, tramite iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche presso il Dipartimento per lo sport (come stabilito nell’articolo 10 del Dlgs n. 36/2021).
Inoltre, secondo il comma 5 dell’articolo 82 del Codice del Terzo Settore (Dlgs n. 117/2017), è prevista l’esenzione dall’imposta di bollo per gli atti, documenti, istanze, contratti, copie conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni, attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico posti in essere o richiesti da enti del Terzo settore. Inclusi le cooperative sociali, escludendo le imprese sociali costituite in forma di società. Questi enti devono essere iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, gestito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Caso specifico esenzione bollo gare ciclistiche
Per quanto riguarda il caso specifico delle competizioni ciclistiche su strada, l‘articolo 9 del Dlgs n. 285/1992 (nuovo codice della strada) vieta tali eventi su strade e aree pubbliche, a meno che non sia autorizzato dall’ente territoriale competente. In alcuni casi, per garantire la sicurezza della circolazione, è necessario che venga impostata una scorta tecnica durante queste gare ciclistiche. Questa scorta può essere fornita da organi competenti o da personale abilitato con un attestato di formazione rilasciato dalla Federazione Ciclistica Italiana.
L’istante ha sollevato dubbi riguardo all’applicazione dell’imposta di bollo sulle istanze di rilascio o rinnovo degli attestati di abilitazione per la scorta e la segnalazione aggiuntiva nelle competizioni ciclistiche.
In particolare, ha sottolineato che tali attestati sono rilasciati a titolo personale, ma le istanze possono essere presentate anche cumulativamente, direttamente dalle società, associazioni sportive o enti a cui appartiene o collabora la persona per cui viene richiesto il rilascio o rinnovo.
In risposta a ciò, l’Agenzia ha chiarito che le istanze cumulative di rilascio o rinnovo degli attestati di abilitazione per i servizi di scorta tecnica o di segnalazione aggiuntiva nelle competizioni ciclistiche su strada, relative a persone con le caratteristiche sopra descritte, possono beneficiare dell’esenzione dall’imposta di bollo se presentate da enti del terzo settore o da enti riconosciuti dalla legge.
Tuttavia, nelle altre situazioni, l’istanza sarà soggetta all’imposta di bollo secondo le tariffe previste dalla legge, e in caso di richieste cumulative, sarà necessario pagare l’imposta per ogni soggetto richiedente.