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11 Dicembre 2020

Esenzione Imu: le FAQ del Dipartimento delle Finanze

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Il 7 dicembre 2020, sono state pubblicate sul sito web del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, le FAQ riguardanti il versamento e la cancellazione della prima e seconda rata dell’Imu per il 2020. Come precisato dal Dipartimento delle Finanze, le risposte di chiarimento sono state pubblicate a seguito dei numerosi quesiti posti all’Amministrazione Finanziaria in merito all’abolizione delle rate dell’Imu in applicazione dei recenti provvedimenti normativi e, in particolare, dei cosiddetti “Decreti Ristori”.

La prima questione affrontata riguarda la disposizione normativa (Legge di conversione del Decreto Legge n. 125 del 2020) con la quale è stato disposto il rinvio dal 16 novembre 2020 al 31 gennaio 2021 del termine per la pubblicazione delle aliquote Imu stabilite dai Comuni per quest’anno. La disposizione è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 3 dicembre 2020. La questione nasce dalla circostanza che molti Caf e professionisti avevano già provveduto a trasmettere ai propri clienti i modelli di pagamento del saldo Imu per il 2020, con scadenza alla data del 16 dicembre 2020. Occorrerebbe considerare come correttamente eseguiti i pagamenti che siano comunque eseguiti entro la scadenza del 16 dicembre 2020 sulla base delle aliquote pubblicate in precedenza.

Il Dipartimento delle Finanze ha chiarito che non si pone un problema per i modelli di versamento già predisposti perché, al momento in cui sono stati predisposti, le nuove disposizioni non erano ancora in vigore. Così come è stato precisato che non si può pretendere che i contribuenti, nel breve tempo a disposizione prima della scadenza, si attivino per recuperare nuovi modelli di pagamento dai Caf o dai professionisti di riferimento o per effettuare nuovi pagamenti ad integrazione di quanto già versato.

Il Dipartimento delle Finanze ha anche evidenziato in proposito che, nello stesso Decreto Legge n. 125 del 2020, è previsto che resti fermo il termine per il versamento dell’Imu previsto per il 16 dicembre 2020, da effettuare sulla base degli atti pubblicati nel sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, senza che sia indicata una data precisa per la pubblicazione di tali atti.

Un’ulteriore precisazione è stata effettuata riguardo alla circostanza che non sono comunque dovuti, in sede di eventuale conguaglio a carico dei contribuenti, sanzioni ed interessi.

Una seconda questione posta all’attenzione dell’Amministrazione Finanziaria riguarda l’esenzione dall’Imu prevista dal Decreto “Ristori-bis” per alcune attività esercitate nelle “zone rosse”.

Per l’esonero dalla seconda rata dell’Imu in scadenza il 16 dicembre 2020, è sufficiente che l’immobile sia ubicato in una “zona rossa” nel periodo compreso tra la pubblicazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e la data di scadenza della rata dell’Imu, indipendentemente dalla circostanza che in questo periodo vi sia stato il passaggio della Regione interessata in una zona di diverso colore. Ciò che rileva è che i contribuenti avessero i requisiti richiesti al momento in cui è stato emanato il Decreto di riferimento. Tra l’altro, il Decreto “Ristori-ter” ha esteso, poi, l’agevolazione dell’esenzione Imu alle Regioni che sono passate in un momento successivo ad una “zona rossa”.

Un ulteriore quesito riguarda l’esenzione Imu per cinema, teatri ed alberghi. E’ necessario per l’esenzione riferita a tali categorie che sia rispettata una determinata classificazione catastale? Il Dipartimento delle Finanze ha affermato che l’applicabilità del beneficio riguarda soltanto gli immobili che siano classificati nelle categorie catastali D/2 e D/3.

L’ultimo quesito pubblicato dal Dipartimento delle Finanze con relativa risposta riguarda le attività di bed & breakfast e di case vacanze. Sono esenti dall’Imu anche i soggetti che svolgono queste attività senza un’organizzazione di impresa?

La risposta è stata che per usufruire del beneficio fiscale è necessario che l’attività svolta negli immobili sia esercitata in forma imprenditoriale da parte di soggetti passivi Imu.

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