E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 gennaio 2015, il Decreto Legge n. 4 del 24 gennaio 2015, recante misure urgenti in materia di esenzione Imu.
L’articolo 1 del Decreto prevede l’esenzione dall’Imu, a decorrere dall’anno 2015, per i terreni agricoli ed i terreni non coltivati ubicati in Comuni classificati totalmente montani nell’elenco dei Comuni italiani predisposto dall’Istat.
L’esenzione Imu riguarda anche i terreni agricoli ed i terreni non coltivati posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei Comuni classificati parzialmente montani nel medesimo elenco predisposto dall’Istat.
In quest’ultimo caso, l’esenzione trova applicazione anche qualora i terreni siano stati concessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti ed a imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.
Il comma 3 dell’articolo 1 del Decreto Legge n. 4 del 2015 estende l’applicazione dei criteri predetti anche all’anno d’imposta 2014.
Al comma 4, inoltre, è precisato che non è comunque dovuta l’Imu per i terreni per i quali era già prevista l’esenzione in virtù del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, adottato di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali e con il Ministro dell’Interno, il 28 novembre 2014, anche se tali terreni risultano imponibili in base ai nuovi criteri.
Inoltre, sempre per il 2014, resta ferma l’esenzione per i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile ed inusucapibile che non ricadono in zone montane o di collina.
I contribuenti dovranno versare l’imposta dovuta per l’anno 2014, secondo i nuovi criteri, entro il 10 febbraio 2015, e non più entro il 26 gennaio 2015.