Il caso riguardante un condominio che intende effettuare lavori di efficientamento energetico su un fabbricato ripristinato precedentemente danneggiato dal terremoto del 2009, ma ora ripristinato e agibile grazie ai contributi per la ricostruzione, solleva alcune questioni riguardo l’applicabilità del Superbonus al 110%.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il condominio non potrà beneficiare della piena detrazione del 110% prevista per gli immobili in condizioni di rischio, ma dovrà invece seguire il regime previsto con una progressiva diminuzione dell’aliquota, come indicato dall’articolo 119, comma 8-bis, del decreto “Rilancio”.
Fabbricato ripristinato dopo il sisma 2009
Secondo quanto specificato, la disposizione mira a favorire i contribuenti che devono eseguire lavori su edifici precedentemente dichiarati inagibili a causa del terremoto del 2009, situati nei comuni colpiti dagli eventi sismici e beneficiari di contributi per la ricostruzione.
L’interpretazione dell’Agenzia si basa sull’esigenza che l’edificio sia stato effettivamente dichiarato inagibile per poter beneficiare della disposizione agevolata. Tuttavia, essendo il fabbricato ripristinato e quindi tornato agibile grazie ai contributi per la ricostruzione, il condominio non può essere considerato tra i beneficiari del Superbonus al 110%. In tal caso, dovrà seguire la graduale riduzione dell’aliquota prevista per gli anni successivi, come indicato dalla normativa.
L’Agenzia ha inoltre ricordato che le disposizioni precedenti continuano ad applicarsi ai lavori dei condomìni che hanno presentato la Comunicazione di Inizio Lavori (Cila) entro determinate scadenze e che hanno adottato le relative delibere assembleari in conformità con la normativa vigente.
Infine, è stata evidenziata la possibilità per i condomini di optare per lo sconto in fattura e/o la cessione del credito per le spese sostenute per gli interventi agevolabili, purché siano state rispettate determinate condizioni e scadenze stabilite dalla normativa.
In merito alla questione della detrazione fiscale per i condomini che intendono effettuare interventi di efficientamento energetico su edifici precedentemente danneggiati da eventi sismici, è importante sottolineare che l’obiettivo del Superbonus al 110% è quello di incentivare la riqualificazione degli immobili a rischio sismico, garantendo al contempo una maggiore sicurezza e sostenibilità ambientale.
Agevolazione solo per fabbricato ancora a rischio e non ripristinati
Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che tale agevolazione è riservata esclusivamente agli immobili che presentano ancora condizioni di rischio e che necessitano di interventi di messa in sicurezza. Ne consegue che un edificio già ripristinato e dichiarato nuovamente agibile grazie ai contributi per la ricostruzione non può usufruire della piena detrazione del 110%.
Per i condomini che si trovano in questa situazione, è prevista l’applicazione del regime fiscale. Con una progressiva diminuzione dell’aliquota nel corso degli anni successivi, come indicato dalla normativa vigente. Ciò significa che, pur non beneficiando della detrazione massima, potranno comunque usufruire di agevolazioni fiscali. Seppur in misura ridotta, per gli interventi di efficientamento energetico effettuati.
È importante che i condomini interessati comprendano appieno le disposizioni fiscali applicabili e si informino in modo adeguato sulle modalità per beneficiare degli incentivi previsti, così da poter pianificare e gestire in modo ottimale i lavori di riqualificazione del proprio patrimonio immobiliare.
Infine, l’Agenzia ha ribadito l’importanza di rispettare le scadenze e le condizioni stabilite dalla normativa per poter usufruire degli incentivi fiscali. Come ad esempio la presentazione tempestiva della Comunicazione di Inizio Lavori (Cila) e l’adozione delle delibere assembleari secondo le modalità previste. Ciò consentirà ai condomìni di fruire pienamente delle agevolazioni previste e di ottimizzare gli investimenti in ambito energetico ed edilizio.