L’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un quesito riguardante le fatture elettroniche e la loro regolarizzazione ai fini dell’imposta di bollo.
L’istante ha richiesto se la normativa in materia di fatture elettroniche abbia o meno modificato l’articolo 19 del D.P.R. n. 642 del 1972, nella parte in cui prevede l’obbligo per arbitri, funzionari e pubblici ufficiali di inviare gli atti non in regola ai fini dell’imposta di bollo al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate affinché provveda a regolarizzarli.
L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 570 del 30 agosto 2021, ha ricordato che la normativa più recente ha previsto che l’Agenzia delle Entrate, con procedure automatizzate, integri le fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di Interscambio che non indicano l’assolvimento dell’imposta di bollo, ma per le quali l’imposta risulta dovuta, e, nei casi di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta di bollo, comunichi al cedente del bene o al prestatore del servizio l’ammontare dell’imposta, degli interessi e della sanzione amministrativa dovuti.
Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 4 febbraio 2021 è stato disposto che, in caso di omesso, carente o ritardato pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, l’Agenzia delle Entrate trasmette al contribuente una comunicazione elettronica presso il suo domicilio digitale nella quale sono indicati:
- il codice fiscale, la denominazione, il cognome e nome del cedente del bene o del prestatore del servizio;
- il numero identificativo della comunicazione, l’anno d’imposta ed il trimestre di riferimento;
- il codice atto, da riportare nel modello di pagamento F24, in caso di versamenti che siano collegati all’anomalia oggetto della segnalazione;
- le informazioni relative all’anomalia segnalata;
- l’ammontare dell’imposta, della sanzione e degli interessi dovuti.
Il destinatario di tale comunicazione, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione stessa, potrà, anche tramite un intermediario, fornire chiarimenti riguardo ai pagamenti richiesti, anche utilizzando i servizi messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate on-line.
E’ previsto che, se il contribuente non provvede entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione o entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione definitiva delle somme rideterminate a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente, il competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate procede all’iscrizione a ruolo dell’imposta non versata e degli interessi e della sanzione amministrativa dovuti.
Quindi, le fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di Interscambio che non recano l’indicazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo e per le quali l’imposta risulta dovuta devono essere regolarizzate secondo quanto disposto dal suddetto Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Con riferimento al caso prospettato nell’istanza di interpello, si può, pertanto, affermare che per le fatture elettroniche trasmesse tramite il Sistema di Interscambio non opera l’obbligo di inviare tali fatture non in regola ai fini dell’imposta di bollo al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate affinché le regolarizzi.
L’Agenzia delle Entrate ha, infine, precisato che, al di fuori della fatturazione elettronica, restano applicabili le ordinarie procedure di regolarizzazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo e di recupero del tributo, previste dal D.P.R. n. 642 del 1972.